SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/08 SEGNALETICA STRADALE - AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER GLI ADDETTI - DECRETO 4 MARZO 2013
Si informa che dal 20 aprile entra in vigore il Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza
relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che
si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Al riguardo si precisa che l’Allegato II al Decreto in oggetto
definisce le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori addetti
alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale.
I destinatari dei corsi di formazione sono:
- preposti;
- lavoratori adibiti all’installazione e rimozione di segnaletica di
cantieri stradali in presenza di traffico.
Il percorso formativo è articolato come segue:
- per gli operatori: 3 moduli con durata complessiva di 8
ore, più una prova finale;
- per i preposti: 3 moduli con durata complessiva di 12 ore più una
prova finale.
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori va garantito ogni
quattro anni, per mezzo di un corso teorico-pratico
di minimo 3 ore.
Il Decreto ha definito un periodo transitorio, chiarendo che i soggetti
che, alla data di entrata in vigore del provvedimento (20 aprile 2013), operano
già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione,
fermo restando il corso di aggiornamento da effettuarsi entro 24 mesi dalla
stessa data di entrata in vigore.
Il Decreto in parola è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67
del 20 marzo 2013 il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, che individua
i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il Decreto, previsto dall’art.161 comma 2-bis del D.Lgs. 81/08, entra in vigore il 20 aprile 2013. Il regolamento prevede sette
articoli e due allegati.
L’allegato I al Decreto contiene i criteri minimi di sicurezza.
Dell’applicazione di tali criteri i gestori delle infrastrutture e le imprese
appaltatrici, esecutrici o affidatarie danno
evidenza nei documenti della sicurezza (DVR, DUVRI, PSC, POS) di cui agli art.
17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. 81/08.
L’applicazione di tali criteri non preclude peraltro l’utilizzo di
altre metodologie di consolidata validità.
La durata, i contenuti e le modalità della formazione relativa alle
procedure di apposizione della segnaletica che i datori di lavoro del gestore
delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie devono assicurare
a ciascun lavoratore sono indicati nell’allegato II. Si
segnala peraltro che la formazione specifica descritta non sostituisce quella
obbligatoria realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Relativamente ai DPI, l’art. 4 prevede che i datori di lavoro mettano a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08.
E’ specificato inoltre che non sono più ammessi indumenti ad alta
visibilità di classe 1. Per quanto attiene i DPI, i datori di lavoro devono adeguarsi a tali previsioni entro il 20 aprile 2014.
Di seguito si riporta sinteticamente quanto disposto dagli allegati in
commento.
Allegato I
L’allegato I specifica i criteri generali di sicurezza da adottare in
merito a:
- dotazioni squadre di intervento;
- limitazioni operative in particolari condizioni ambientali;
- gestione operativa degli interventi;
- presegnalazione di inizio intervento;
- sbandieramento;
- regolamentazione del traffico con movieri.
Vengono disciplinati i casi di spostamento a
piedi in presenza di autoveicolo, in galleria e lungo i viadotti e
attraversamento a piedi delle carreggiate in caso di operatori in transito
pedonale.
Riguardo ai veicoli operativi, la regolamentazione riguarda le modalità di sosta o fermata del veicolo, di discesa dal veicolo, marcia e
manovre, con riferimento particolare ai casi in galleria e alla presenza di
corsia di emergenza o banchina.
Sono definite inoltre le modalità di entrata ed uscita dal cantiere,
considerando strade con una o più corsie per senso di
marcia.
L’allegato riporta anche i criteri di segnalazione e delimitazione di
cantieri fissi e cantieri mobili (così come definiti dal decreto ministeriale
10 Luglio 2002).
Allegato II
L’allegato II definisce le modalità e i contenuti della
formazione dei lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale.
I destinatari dei corsi di formazione sono:
- preposti;
- lavoratori adibiti all’installazione e rimozione di segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico.
L’allegato individua altresì i soggetti formatori del corso di
formazione e aggiornamento tra i quali sono compresi anche:
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel
settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei
trasporti;
- le scuole edili;
- gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o
autostrade.
Le docenze sono effettuate, per la parte
teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
con esperienza almeno triennale nel settore stradale, o da personale con
esperienza almeno triennale e documentata, nel settore della formazione o nel
settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri
stradali. Per la parte pratica, la formazione è affidata a personale con
esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale
e documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione stradale.
Il percorso formativo è articolato come segue:
- per gli operatori: 3 moduli con durata complessiva di 8 ore, più una
prova finale;
- per i preposti: 3 moduli con durata complessiva di 12 ore, più
una prova finale.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia (dopo i primi due
moduli teorici, con almeno il 70% delle risposte esatte) e finale (prova
pratica consistente in una simulazione in area dedicata), unitamente ad una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il
rilascio dell’attestato di frequenza.
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori va garantito ogni
quattro anni, per mezzo di un corso teorico-pratico di minimo 3 ore.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore
del regolamento (20 aprile 2013), operano già nel settore da almeno 12 mesi,
sono esonerati dal corso di formazione, fermo restando il corso di
aggiornamento da effettuarsi entro 24 mesi dalla stessa data di entrata in vigore.
E’ pertanto opportuno che le
imprese interessate provvedano all’aggiornamento del proprio documento di
valutazione dei rischi, sottolineando l’esperienza pregressa dei propri
lavoratori ed inserendo la previsione di effettuare l’aggiornamento entro il 20 aprile 2015.