SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VERIFICHE PERIODICHE DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO EX DM 11 APRILE 2011 - CIRCOLARE N. 9/2013
Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n.
9/2013 che fornisce chiarimenti sulle verifiche periodiche delle attrezzature
di lavoro, ai sensi del DM 11 aprile 2011, di cui viene riportata di seguito
un’analisi dei punti di maggiore interesse:
Verbali di verifica
I soggetti titolari della funzione ed i soggetti abilitati devono
utilizzare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica”
conformi a quelli previsti nell’allegato IV del DM 11 aprile 2011.
Tali documenti devono riportare l’intestazione
dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica (logo, timbro
o riferimenti equivalenti).
Il Ministero chiarisce che non devono essere presenti
contemporaneamente entrambi i loghi.
Comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di
lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato
Decorsi i termini temporali di sessanta o trenta giorni dalla richiesta
di verifica (prima o periodica successiva alla prima), il datore di lavoro che
si avvale di un soggetto abilitato, comunicherà, nel più
breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del
soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.
Pertanto la comunicazione può essere inoltrata anche successivamente
all’effettuazione della verifica.
Regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto
10.a.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE
Le attrezzature di lavoro di cui al punto 10.A.3 della Circolare n.
23/2012 non marcate CE, ossia i ponteggi sospesi motorizzati e attrezzature
assimilate (ad esempio carri raccoglifrutta), immesse sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1996 rimangono
soggette al regime di collaudo previsto dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1982.
La richiesta di immatricolazione deve essere inoltrata all’Inail per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo,
trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’Istituto,
può essere effettuato da un tecnico (ingegnere o architetto abilitati ai sensi dell’art. 4 del Decreto sesso).
Al termine del collaudo predetto, tali attrezzature sono sottoposte al
regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.
Tali attrezzature regolarmente messe in servizio secondo il regime
previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche
periodiche, seguiranno il regime delle verifiche periodiche successive alla
prima.
I ponteggi sospesi motorizzati e le attrezzature assimilate marcate CE
mai sottoposte a verifiche rientrano nelle verifiche periodiche di
cui al DM 11 aprile 2011.
Assoggettabilità al regime delle verifiche periodiche di un carrello
elevatore a forche (muletto)
Il Ministero ha esplicitamente chiarito che il carrello industriale a
forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto)
non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall’articolo
71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 per gli apparecchi sollevamento materiali con portata superiore
a 200 kg non rientrando nella definizione fornita
dalla norma UNI ISO 4306-1 “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a
sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri
organi di presa”.
Nel caso in cui il muletto sia munito di accessori di sollevamento
(previsti dal fabbricante) o di attrezzature
intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli
conferiscono la funzione di apparecchio di sollevamento, il datore di lavoro dovrà sottoporre l’attrezzatura al regime di verifiche periodiche.
IVA
Le attività di verifica periodica svolte ai sensi del DM 11 aprile 2011
sia da soggetti pubblici che privati, rientrano nel campo di applicazione
dell’IVA.
Il Ministero rendo noto che tale chiarimento è stato
fornito dall’Agenzia delle Entrate – Settore imposte Indirette – su richiesta
dell’INAIL.
Controlli previsti dall’articolo 71, comma 8 del D.Lgs. 81/08 e indagini supplementari (DM 11 aprile 2011, allegato II, punto
2 lett. c))
Gli interventi di controllo previsti dall’articolo 71 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e le indagini supplementari di cui all’allegato II punto 2
lettera c) del DM 11 aprile 2011 non possono essere effettuati dai verificatori
dei soggetti abilitati.
Tali verificatori sono incaricati di pubblico servizio ed in conformità
al punto 1, lettera a), dell’allegato I del DM 11 aprile 2011, devono garantire
competenza, indipendenza, imparzialità, integrità rispetto alle attività di
progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione,
manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera
diretta o indiretta alle attrezzature dell’allegato VII.
Tariffe – Decreto dirigenziale del 23.11.2012
Il Ministero chiarisce che le
tariffe di cui al Decreto in oggetto sono omnicomprensive
di tutte le spese. L’unica voce esclusa sono le imposte.