INAIL - GESTIONE SEPARATA - OBBLIGO ASSICURATIVO E DISCIPLINA CONTRIBUTIVA - CIRCOLARE N.
15/2013
L’Inail ha fornito indicazioni operative per la verifica della genuinità delle
c.d. “partite iva”
Nel ribadire quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro
con la Circolare n. 32/2012 in merito alla presunzione legale di collaborazione
coordinata e continuativa, all’operatività e agli effetti della presunzione
stessa, l’Inail ha fornito indicazioni in merito all’obbligo assicurativo e al premio assicurativo da assolvere, qualora le prestazioni
autonome si convertano in collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
Pertanto, conformemente con quanto già comunicato nella Circolare n.
13/13 è stato precisato che per il personale occupato con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto trovano applicazione le
indicazioni previste per i lavoratori parasubordinati e, pertanto, il premio
assicurativo dovuto sarà calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta e all’ammontare delle somme erogate al collaboratore.
Sono state, infine, ribadite le
cause di esclusione dalla presunzione legale di collaborazione coordinata e
continuativa e riportata la ricognizione effettuata, a titolo esemplificativo,
dal Ministero del Lavoro con il D.M. 20 dicembre 2012 (Cfr. la circolare
sopracitata n. 75/13), degli albi, ruoli, registri ed elenchi la cui
appartenenza esclude l’applicazione della presunzione medesima.