VARIAZIONE
DELL'ALIQUOTA IVA E DIRITTO AL RIMBORSO
(Cass.
Sez. Trib. Sent. 13/3/00, n. 2868)
La
fattispecie relativa all'interpretazione di una norma e alla conseguente
applicabilità dell'aliquota IVA ordinaria o ridotta non può essere risolta con
la procedura di variazione dell'imponibile o dell'imposta successiva
all'emissione della fattura (art. 26, D.P.R. n. 633/1972), ma deve essere
riconosciuto al contribuente, soggetto passivo del rapporto tributario e autore
del pagamento nei confronti dell'Erario, il diritto di avvalersi del ricorso
contro il silenzio-rifiuto dell'Ufficio per ottenere il rimborso di quanto
versato in eccesso.
Secondo
la Cassazione, la procedura di variazione dell'imponibile o dell'imposta, che
per l'Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, era l'unico mezzo
utilizzabile, riguarda, infatti, solo i casi in cui, dopo l'emissione della
fattura o la registrazione del corrispettivo:
-
aumenta per qualsiasi motivo l'ammontare imponibile dell'operazione;
-
l'imponibile viene ridotto in conseguenza della dichiarazione di invalidità o
inefficacia del contratto;
-
si realizzano clausole previste originariamente;
-
si verificano nuovi accordi tra le parti;
-
sono stati commessi errori materiali o di calcolo.
Tra
queste ipotesi specifiche non può rientrare il caso di un prodotto farmaceutico
originariamente assoggettato all'aliquota ridotta come medicinale e, in seguito
a una modifica normativa, ritenuto assoggettabile all'aliquota ordinaria.
Questa
fattispecie, a parere dei Supremi Giudici, non rappresenta un caso di erronea
fatturazione per errore materiale, perché dovrebbe trattarsi di un errore
puramente formale, derivante da una divergenza evidente e facilmente
rettificabile tra la volontà e la materiale esteriorizzazione (mentre
l'applicazione di un'aliquota d'imposta è l'effetto di una interpretazione
della norma).
E',
infine, da escludere che la procedura si applichi comunque a qualsiasi
variazione dell'imponibile e dell'imposta nonostante la locuzione "per
qualsiasi motivo", contenuta nella norma del decreto IVA, in quanto tale
espressione può indicare che il legislatore ha inteso estendere la procedura
oltre che alle situazioni espressamente considerate anche ad altre
assimilabili, ma non a quelle completamente diverse.