INPS - TUTELA DELLA MATERNITA’ - CONGEDO OBBLIGATORIO DI UN GIORNO E
CONGEDO FACOLTATIVO DI DUE GIORNI PER IL PADRE LAVORATORE - CIRCOLARE N.
40/2013
L’Inps con circolare n. 40 del 14 marzo 2013, disponibile oltre che sul
sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in
calce alla presente, ha fornito istruzioni in merito agli istituti del congedo
obbligatorio di un giorno e del congedo facoltativo di due giorni per il padre
lavoratore dipendente, introdotti – in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 – dall’art. 4, comma 24, lettera a),
della Legge 28 giugno 2012, n. 92, cosiddetta “Riforma del mercato del lavoro”,
e disciplinati dal Decreto Interministeriale 22 dicembre 2012.
Di seguito si forniscono i punti di interesse diramati
nella circolare in parola.
Ambito di applicazione
In proposito, l’Inps rimarca che:
- la nuova disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e
affidamenti avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo
sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto
mese di vita del figlio. Questo termine resta fissato anche nel caso di parto
prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe, invece, far slittare il
termine di inizio del congedo obbligatorio.
Per il padre adottivo o affidatario, il termine del quinto mese decorre
dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o
dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale;
- in analogia a quanto previsto per il congedo di
maternità, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del
padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.
Congedo obbligatorio di un giorno
Al punto 2.1, la circolare in esame precisa che il
congedo obbligatorio di un giorno:
- è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e,
quindi, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche
successivamente, purché entro il predetto limite temporale;
- si configura come un diritto autonomo ed è pertanto
aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque a prescindere dal diritto di
quest’ultima al congedo di maternità;
- è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità,
ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, stabilisce che il padre lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la
parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
Congedo facoltativo di uno o due giorni
Secondo quanto evidenziato dall’INPS al punto 2.2 della circolare in
commento, il congedo facoltativo di uno o due giorni, anche
continuativi:
- può essere fruito dal padre lavoratore dipendente a condizione che la
madre lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio
congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti
dal padre;
- non si configura come un diritto autonomo, ma come un diritto
derivato da quella della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione
separata, che, in questo caso, deve trovarsi in
astensione dalla attività lavorativa;
- è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della
madre;
- deve essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla
nascita del figlio, indipendentemente dal termine ultimo del periodo di
astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva
rinuncia della stessa ad un equivalente periodo (uno o due giorni);
- viene riconosciuto anche se la madre, pur avendone diritto, non si
avvale del congedo di maternità.
Trattamento economico e normativo
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo
obbligatorio e facoltativo, ad una indennità giornaliera, a carico dell’INPS,
pari al 100% della retribuzione.
Tale indennità è anticipata dal datore di lavoro – e
successivamente conguagliata con le modalità che verranno illustrate
dall’Istituto con apposito messaggio – fatte salve le ipotesi di pagamento
diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale.
Modalità di fruizione
Per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre lavoratore
dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui
intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e, ove richiesti in
relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del
parto.
Il datore di lavoro, a sua volta, deve comunicare all’INPS le giornate
di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, attenendosi alle istruzioni che verranno diramate dall’Istituto.
Nell’ipotesi di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore
deve allegare la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di
maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli
richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità.
La suddetta dichiarazione deve essere
presentata anche al datore di lavoro della madre, a cura di uno dei due
genitori.
L’Inps provvede alle verifiche necessarie per accertare la correttezza
dei comportamenti dei fruitori dei congedi.
La riduzione verrà effettuata, stante la possibilità di
fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali
del congedo obbligatorio della madre.
Da ultimo, l’Istituto sottolinea che i congedi di cui trattasi non
possono essere frazionati ad ore.
Compatibilità con altre prestazioni a
sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili in
costanza di rapporto di lavoro, nonché nelle ipotesi indicate dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001. L’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001, regola la corresponsione
dell’indennità di maternità nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro della
lavoratrice madre sia cessato o sospeso.
Al riguardo, l’Inps fa presente che i congedi possono essere richiesti
anche durante il periodo indennizzato con l’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, durante la percezione della indennità di mobilità e del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa Integrazione Guadagni con le
stesse modalità indicate dal citato art. 24 con riferimento ai periodi di congedo di maternità.
Pertanto, in tali periodi, analogamente a quanto stabilito in materia
di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi
in discorso, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, quindi, incumulabili.
L’INPS segnala altresì che in entrambe le tipologie di congedo sono
riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare.
Trattamento previdenziale
Al congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente
si applica la disposizione prevista in materia di
congedo di paternità dall’art. 30 del D.Lgs. n. 151 /2001.
Tale articolo, nel disciplinare il trattamento previdenziale del
congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, rinvia, a sua volta, all’art. 25
dello stesso decreto, che regola il trattamento previdenziale (contributi
figurativi), sia per il periodo di congedo di maternità fruito durante il
rapporto di lavoro (comma 1) sia per il periodo corrispondente al congedo di
maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (comma
2).
Rilevato che il congedo obbligatorio si configura come diritto
aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso (in quanto spetta
comunque a prescindere dal diritto della madre al congedo obbligatorio), l’Inps ritiene che, soltanto per tale ipotesi, la contribuzione figurativa
viene riconosciuta nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro, in
analogia a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre, laddove il
soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno
cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La contribuzione deve essere valorizzata ai sensi delle norme vigenti e
vale ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le
disposizioni specifiche che limitino o escludano l’efficacia della
contribuzione figurativa.
Qualora fruisca del congedo di paternità previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, il lavoratore può chiedere il giorno di congedo
obbligatorio; anche in questo caso la contribuzione figurativa a
copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio viene valorizzata
secondo le disposizioni in vigore e la scadenza del congedo di paternità è
rinviata di un giorno.
La contribuzione figurativa per il
congedo obbligatorio e facoltativo spetta anche nei
casi di applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001, come evidenziati nel precedente paragrafo.