INPS - CONTRIBUZIONE INTERRUZIONI DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DAL 1° GENNAIO 2013
Con circolare n. 44/13, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti
in merito al nuovo contributo dovuto dai datori di lavoro a seguito di
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché sulla
contribuzione ordinaria e aggiuntiva per il finanziamento dell’ASpI, così come previsto dall’art. 2 della L. n.
92/12.
Con riferimento al contributo previsto nei casi di interruzione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il novellato art. 2, co. 31, della L.
n. 92/12, così come modificato dall’art. 1, co. 250, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 ( Legge di stabilità 2013) conferma che questo sia
dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al
lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità di AspI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Viceversa, tale contributo non dovrà essere versato nei casi in cui la
cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile alle dimissioni del
lavoratore (salvo quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo
tutelato di maternità), a risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro (ad eccezione di quella avvenuta nell’ambito delle procedura di
conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/66), al trasferimento del
dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i
mezzi pubblici ed, infine, al decesso del lavoratore.
Relativamente alla determinazione del versamento contributivo, che
dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine previsto per il versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si
è verificata l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
l’Inps conferma che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da
versare sarà pari ad euro 483,80, ossia il 41% di euro 1.180,00, che
rappresenta la soglia per determinare l’importo della prestazione mensile di ASpI, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
Il suddetto contributo sarà dovuto nella misura indicata e sempre in
unica soluzione, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato,
sia che si tratti di full time o di part time, nonché per le interruzioni
dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del
lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di
formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. n.167/2011. Per i rapporti di lavoro inferiori ai
dodici mesi, la misura contributiva dovrà essere determinata in proporzione ai
mesi di durata degli stessi; a tal fine, verrà considerato mese intero quello
in cui la prestazione lavorativa sia stata effettuata per almeno 15 giorni di calendario.
Rispetto all’anzianità aziendale, si terrà conto di tutti i periodi di
lavoro a tempo indeterminato, mentre quelli a tempo determinato saranno
considerati utili solo se trasformati senza soluzione di continuità, o se,
comunque, si sia dato luogo alla restituzione del
contributo addizionale dell’1,40% previsto nei casi di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
L’art. 2, commi 33 e 34, della L. n. 92/12, ha previsto, al riguardo,
alcune ipotesi di esclusione dall’obbligo di
versamento del contributo in oggetto. Si tratta, in particolare, del caso in
cui il datore di lavoro sia tenuto al versamento del contributo d’ingresso
nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, L. n. 223/91 (non previsto per il settore edile), nonché dei casi di licenziamenti effettuati
in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso
altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la
continuità occupazionale prevista dai cc.nn.ll ed, esclusivamente per il settore delle costruzioni edili, dei casi di
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato a seguito di
completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Con esplicito riferimento alle norme di cui
all’art. 4 della legge n. 92/12, relative alla tutela dei “lavoratori anziani”,
viene confermata, ai sensi dell’art. 34, comma 54, lettera b) della L. n.
221/12, l’esclusione dell’obbligo contributivo in parola nei casi di cessazioni
intervenute a seguito di accordi sindacali di cui alle
procedure ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, oppure di processi di riduzione
di personale dirigente conclusi con accordo firmato dall’associazione sindacale
stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale causa di esclusione, ad ogni modo, è riferibile esclusivamente a
situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di tutela dei “lavoratori
anziani”.
In merito alle modalità operative, fermo restando che gli obblighi del
versamento contributivo delle somme dovute in relazione
alle interruzioni dei rapporti di lavoro sono riconducibili all’ordinaria
disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria a carico del datore di lavoro, si rileva che per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel
periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo potrà
essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del
terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto,
ossia entro il 16 giugno 2013.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento CausaleADebito, di AltreADebito, di DatiRetributivi, il nuovo codice causale “M400” avente il significato di
“Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e,
nell’elemento ImportoADebito, l’importo da pagare.
Per il versamento di somme a titolo di arretrati, dovrà essere
valorizzata, nell’elemento CausaleADebito di AltrePartiteADebito di DenunciaAziendale, la nuova causale “M401”, avente il significato di “Arretrati
Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato…”, nell’elemento NumDip il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e
nell’elemento SommaADebito l’importo da pagare.
La nota Inpsconclude ricordando che il contributo ordinario è dovuto in misura piena (1,31%
più lo 0,30% di cui all’articolo 25 della legge n. 845/78)
anche per gli apprendisti, compresi quelli mantenuti in servizio al termine del
periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D.Lgs n. 167/11. Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, il carico contributivo
rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di
assunzione. Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende, pertanto, l’ulteriore percentuale dello 0,30%.
Con riferimento al contributo addizionale pari all’1,40% previsto per i
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, potranno essere
operate le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato, comprese quelle previste
per i lavoratori in mobilità, ex art. 8, c. 2 della legge n. 223/1991.