DURC - INPS - RILASCIO DEL DOCUMENTO ALLE IMPRESE IN CONCORDATO
PREVENTIVO “IN CONTINUITÀ” ED ALLE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ DI
CAPITALI - MESSAGGIO N. 4925/2013
L’Inps ha illustrato con messaggio n. 4925 del 21 marzo 2013, le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro
in materia di rilascio del DURC nei casi di imprese ammesse al concordato
preventivo cosiddetto “in continuità” dell’attività aziendale ed alle imprese
costituite in forma di società di capitali.
Si rammenta che sul tema il Ministero del Lavoro era intervenuto con
gli interpelli n. 41/2012 del 21 dicembre 2012 e n. 2/2013 del 24 gennaio 2013
rispettivamente, nei casi di imprese ammesse al concordato preventivo
cosiddetto “in continuità” dell’attività aziendale, di cui
all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alle imprese
costituite in forma di società di capitali.
Per quanto concerne la prima fattispecie, l’Inps ricorda innanzitutto
che il concordato preventivo, disciplinato dagli articoli 161 e
seguenti del Regio Decreto n. 267/1942, si fonda su un piano mediante il quale
l’azienda si accorda con i creditori in ordine alle tempistiche e alle modalità
di pagamento dei debiti sorti prima della presentazione della domanda di concordato.
In particolare, il citato art. 186-bis dispone che il piano
concordatario può prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione del
Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca,
fra i quali sono ricompresi i crediti contributivi e
assicurativi.
Tale sospensione dei pagamenti riguarda esclusivamente le situazioni
debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura ed indicate nel
piano di risanamento.
Il suddetto piano, omologato dal Tribunale,
deve prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio.
L’INPS fa presente che i crediti contributivi e assicurativi possono
essere oggetto di accordi, all’interno del concordato preventivo o delle
trattative per la ristrutturazione del debito, solo nell’ambito
dell’art. 182-ter del Regio Decreto n. 267/1942, e nei limiti fissati dal
Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, che ha disciplinato le modalità di
applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli Enti
previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
Ciò premesso, il messaggio in esame sottolinea che, ad avviso del
Ministero del Lavoro, alle imprese ammesse alla procedura di concordato
preventivo “in continuità” può essere rilasciata la regolarità contributiva, in quanto la “ratio” della procedura concorsuale, finalizzata al
risanamento dell’attività aziendale, verrebbe disattesa ove si riconoscesse una
incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte prima dell’apertura della
procedura medesima.
Il Ministero ha inoltre precisato che l’impresa
ammessa al concordato preventivo di cui trattasi può ottenere il DURC regolare
in presenza delle seguenti condizioni:
la sospensione dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze
maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente
indicate nel piano di risanamento;
il piano di concordato preveda in modo espresso la moratoria di cui
all’art. 186-bis, comma 2, lettera c), del Regio Decreto n. 267/1942;
il piano di concordato sia omologato dal Tribunale
e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di
privilegio.
In questo caso, la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo
di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria prevista
dall’art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento,
cessa di avere effetto.
A decorrere da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei
crediti contributivi muniti di privilegio, deve essere attestata l’irregolarità
dell’impresa.
Relativamente alla seconda fattispecie, l’Inps rimarca che,
secondo il parere espresso dal Ministero del Lavoro, nell’ambito della verifica
della regolarità contributiva delle società di capitali, non rileva la
posizione personale dei singoli soci.
Infatti, le società di capitali sono persone giuridiche
caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla
separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei
singoli soci.
Ne consegue che la regolarità contributiva deve essere verificata solo
con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di
lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente.
Ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali
non rileva, dunque, l’irregolarità della posizione contributiva dei
singoli soci che, in relazione alla vigente normativa, siano tenuti alla
iscrizione in una delle Gestioni amministrate dall’Inps.
L’Istituto osserva infine che la
disciplina definita dal menzionato interpello n. 2/2013 circa le modalità di verifica delle società di capitali deve intendersi
riferita anche all’ipotesi di società a responsabilità limitata unipersonali,
in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico.