URBANSTICA - LA MERA APPOSIZIONE DEL CARTELLO DI
CANTIERE NON PUO’ COMPORTARE PER IL VICINO CONFINANTE LA POSSIBILITA’ DI
CONOSCERE LA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE
(Consiglio di Stato,
Sezione IV^ , Sentenza del 12 febbraio 2013, n. 844)
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Nella specie il
Consiglio di Stato ha rilevato come non possa ritenersi che la mera apposizione
del cartello abbia comportato, per il vicino confinante, la possibilità di
conoscere non già l’intervento, ma tutte le caratteristiche che poi lo
avrebbero indotto a ritenerlo lesivo, come la violazione delle distanze. Il
principio generale è quindi che la lesività del titolo ad aedificandum
può essere apprezzata dal vicino, che se ne dolga, esclusivamente alla data di
ultimazione dei lavori, se solo in tale momento è consentito avere piena
cognizione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni edilizie, per cui a
tale fine è insufficiente fare riferimento allatto abilitativo o soltanto
all’inizio dei lavori , incombendo, tra l’altro, la prova della eventuale tardività
alla parte che la eccepisce (di recente, tra tante, Consiglio di Stato sez. IV,
16 marzo 2012, n. 1488). Tale principio non vale, invece, nelle ipotesi in cui,
per la natura delle censure dedotte, la percezione della lesività
dell’intervento edilizio si abbia già con l’inizio dei lavori, nel qual caso il
termine per impugnare decorre a prescindere dalla loro ultimazione. Si è cioè
ulteriormente precisato (tra tante, Consiglio Stato, sez. V, 29 gennaio 1999,
n. 91) che sebbene in linea di principio il termine per l’impugnazione in sede
giurisdizionale di una concessione edilizia decorra dalla piena ed effettiva
conoscenza di quest’ultima - che si verifica, in assenza di altri e più
rigorosi elementi probatori, non con il mero inizio dei lavori, bensì con
l’ultimazione di essi, perché solo in quel momento si possono apprezzare le
dimensioni e le caratteristiche dell’opera e, quindi, l’entità delle violazioni
urbanistiche derivanti dal provvedimento impugnando -, anche l inizio dei
lavori stessi, purché ne sia chiara la natura edificatoria, può determinare
tale piena conoscenza della lesività, in relazione allo stato di fatto o di
diritto dell’area d’intervento o alla natura e qualità di quest’ultimo (nella
specie del precedente, la piena conoscenza dell’atto impugnato è stata valutata
con riguardo all’apposizione del cartello di cantiere, contenente tutti gli
estremi della concessione , nonché al contenuto dei motivi di ricorso,
incentrati sull’inedificabilità dell’area, sulla violazione di norme paesaggistiche,
sull’assenza del piano particolareggiato, sulla destinazione dell’area stessa a
scopi non edificatori, ecc., ossia a dati che consentivano di ritenere
sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso senza bisogno di attendere
l’ultimazione dei lavori).
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