RECUPERO FISCALE DEL 36-50%
- CIRCOLARE MINISTERIALE - IMPORTANTI CHIARIMENTI
Con
la circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che
dal primo gennaio 2012, la dichiarazione relativa all'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione edilizia di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro,
non deve più essere redatta da un professionista abilitato, neanche per le
spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 il cui importo massino è
stato elevato da 48.000 euro a 96.000 euro.
Si
ricorda che fino al 2011 la dichiarazione di esecuzione dei lavori,
sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri,
architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei
lavori, doveva essere spedita al Centro operativo di Pescara al termine dei
lavori e solo se l’ammontare degli stessi superava i 51.645,68 euro.
Il
termine per l’invio della dichiarazione era fissato entro la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in
cui erano eseguiti i lavori.
La
circolare chiarisce perciò definitivamente il dubbio che era sorto dopo l’aumento
dei massimali di spesa (96.000 euro) e le indicazioni fornite con la Circolare
n. 21/E del 23 aprile 2010, con la quale l’Agenzia aveva precisato che, a
partire dall’anno 2003, il mancato invio della comunicazione di fine lavori non
comportava la decadenza dal beneficio, in quanto dal periodo d'imposta 2003, il
limite delle spese agevolate per unità immobiliare era passato da 77.468,53
euro a 48.000 euro, cioè al di sotto del tetto stabilito per questo adempimento.
Si
segnala, infine che l’Agenzia ha precisato che se un contribuente ha sostenuto
spese per 48.000 euro per interventi di recupero edilizio nel periodo 1°
gennaio 2012 - 25 giugno 2012 e sullo stesso immobile ha sostenuto altre spese per
96.000 euro per interventi agevolati nel periodo 26 giugno 2012 - 31 dicembre
2012, lo stesso può scegliere di detrarre soltanto le spese sostenute dal 26 di
giugno in poi, usufruendo, in tal modo, della maggiore detrazione pari al 50% dell’importo
di 96.000 euro.