RIFORMA
DEI REATI TRIBUTARI
(D.Lgs.
10/3/00, n. 74 - Dir. Reg. Entrate Lombardia, Circ. 24/3/00, n. 9)
La
Direzione regionale per le Entrate della Lombardia ha impartito le prime
istruzioni sul decreto legislativo in materia di riforma dei reati tributari.
In particolare, sono state impartite disposizioni agli Uffici per quanto
concerne l'obbligo della comunicazione della notizia di reato alla
magistratura.
Le
nuove fattispecie delittuose
Il
decreto contiene sette nuove fattispecie delittuose, di cui le prime quattro
riguardano i seguenti delitti in materia di dichiarazione:
-
dichiarazioni fraudolente, distinguendo tra dichiarazione effettuata con l'uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione
mediante altri artifici (artt. 2 e 3);
-
dichiarazione infedele (art. 4);
-
omessa dichiarazione (art. 5).
Le
tre restanti fattispecie riguardano i delitti in materia di documenti e
pagamento di imposte e sono costituite da:
-
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
-
occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
-
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
Fase
di transizione
Il
decreto non detta norme per quanto riguarda il passaggio dalla precedente alla
nuova disciplina, di conseguenza, in questa fase si applicheranno i principi
generali sulla successione delle leggi in materia penale (art. 2, c.p.).
Principio
del "favor rei" per i reati
tributari
La
Direzione delle Entrate ha ricordato che anche in materia di reati tributari
trova applicazione il principio della retroattività della legge penale più
favorevole, a seguito dell'abrogazione delle normative che sancivano
l'ultrattività delle norme sanzionatorie di natura finanziaria, delle sanzioni
tributarie amministrative e delle sanzioni tributarie penali (art.29, c.1,
D.Lgs. n.472/97 e art. 24, c.1, D.Lgs. n. 507/99).
Gli
Uffici, in applicazione del principio del "favor rei", relativamente
ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, devono attenersi
alle seguenti indicazioni:
-
non vanno comunicati all'Autorità giudiziaria i fatti che, in base alla legge
vigente al momento della commissione costituivano reato, ma che in futuro non
saranno più tali (c.d. abolitio criminis, art. 2, comma 2, c.p.,);
-
stessa sorte per i fatti che non costituivano reato in base alla legge vigente
del tempo di commissione ma che con la nuova normativa rientrano tra le
fattispecie delittuose (c.d. lex mitior, art. 2, comma 1, c.p.);
-
vanno comunicati i fatti che erano già previsti come reati e che in base alla
nuova legge continuano ad essere previsti come tali.
Reati
depenalizzati
Un'ultima
precisazione riguarda tutti quei reati che nel nuovo decreto sono stati
depenalizzati per espressa abrogazione delle norme incriminatrici: per tali
fattispecie non dovrà essere comunicata nessuna notizia di reato all'Autorità
giudiziaria (art. 25).