MINISTERO
DEL LAVORO - LEGGE N. 92/2012 - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - RAPPORTO DI
LAVORO NON A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELL’1,4% - INTERPELLO N. 15/2013
Il Ministero del Lavoro ha precisato, con interpello n. 15
del 17 aprile 2013, che si pubblica in calce alla presente nota, che il
contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di cui all’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012 c.d. “Riforma
Fornero” risulta applicabile nei confronti dei datori di lavoro che assumono
con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro
intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a
termine.
Il chiarimento si è reso necessario stante la lettera della
norma che fa riferimento, per l’attribuzione del contributo addizionale, ai
contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
Pur in assenza di espresse formule di esclusione si ritiene
che l’esonero dal contributo addizionale in parola si riferisca anche a
rapporti di lavoro con lavoratori assunti dalle liste di mobilità.
Si ricorda a tal proposito che per questa tipologia di
lavoratori assunti a termine, per un periodo limitato nel tempo, vige un regime
contributivo agevolato pari alla contribuzione degli apprendisti ai sensi della
Legge 223/1991. La L. 92/2012 al comma 37 dell’art. 2, inoltre, si impegna a
salvaguardare l’agevolazione prevista dalla stessa Legge 223/1991.
Infatti il comma 37 all’articolo 2 la c.d. “Riforma Fornero”
indica che l’aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento
dell’ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che
rimandano, per l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla contribuzione
nella misura prevista per gli apprendisti. Si desume quindi che per effetto del
comma 37 art. 2 ex Legge n. 92/2012, lo speciale regime contributivo
applicabile ai lavoratori assunti dalle liste di mobilità rimane estraneo alla
normale contribuzione ASpI e, dunque, dato che non è presente la base (il
contributo ASpI del 1,31% e della connessa aliquota dello 0,30 % appunto) venga
anche meno l’applicabilità del contributo addizionale dell’1,4%.
Inoltre si evincerebbe che il contributo costituisce regola
per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con
esclusione delle tipologie espressamente e tassativamente previste dalla norma
al comma 29 del medesimo articolo:
- lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti;
- lavoratori assunti a termine per attività stagionali di cui
al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative;
- apprendisti;
- lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m..
Con riferimento alla somministrazione di lavoro, il Dicastero
ha poi ricordato che, a fronte dell’innalzamento dell’aliquota per i rapporti a
tempo determinato, la Legge Fornero ha però previsto, per le agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro, una riduzione dell’1,4%
dell’aliquota del 4% da versare a favore dei fondi bilaterali, passando
pertanto al 2,6% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti a tempo
determinato per l’attività di somministrazione.
Ministero del Lavoro
Roma, 17 aprile 2013
interpello n. 15
Oggetto: art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004 - contributo addizionale ex art. 2, comma 28, L. n. 92/2012
- esclusioni.
L’Assosomm ha avanzato istanza di interpello per conoscere il
parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione
dell’art. 2, comma 28, L.n. 92/2012 afferente al contributo addizionale pari
all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai
contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
In particolare, l’istante chiede se la disciplina delle
esclusioni dal versamento del predetto contributo previste dal comma 29, lett.
b) del citato articolo 2, possa trovare applicazione anche con riferimento ai
lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché ai
lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per
le Politiche Previdenziali e Assicurative e della Direzione generale per le
Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Secondo l’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012 “ai rapporti
di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo
addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali”.
Dalla lettura della disposizione, si evince dunque che il
versamento del predetto contributo costituisce una “regola” per ogni tipologia
contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. La terminologia
adoperata dal Legislatore non si riferisce pertanto al contratto a termine ex
D.Lgs. n. 368/2001 ma a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro subordinato
rispetto alla quale è individuata la data di cessazione del rapporto stesso.
Ne consegue che, salvo le tassative eccezioni di cui si dirà,
il contributo risulta applicabile, ad esempio, nei confronti dei datori di
lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con
contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante
somministrazione di lavoro a termine.
Peraltro, in quest’ultima ipotesi, va altresì evidenziato che
l’art. 2, comma 39, della L. n. 92/2012 prevede, a partire dal 2014, per le
agenzie autorizzate allo svolgimento dell’attività di somministrazione di
lavoro, una riduzione pari all’1,4% dell’aliquota contributiva da versare ai
sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, passando dal 4% al 2,6% della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l’esercizio dell’attività di somministrazione. La previsione di
tale riduzione sembra pertanto porsi a “compensazione” del nuovo onere previsto
dall’art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012.
Il comma 29 del medesimo art. 2 contempla, come anticipato,
solo alcune tassative eccezioni che esentano i datori di lavoro dal versamento
del contributo in argomento.
Si tratta, nello specifico, di:
a) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle
attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi
contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle
definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati
entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. Al
riguardo va tuttavia specificato che tale eccezione riguarda evidentemente i
datori di lavoro “pubblici” e pertanto non risulta applicabile nelle ipotesi di
somministrazione di lavoro nei confronti delle PP.AA., da intendersi quali mere
utilizzatrici della prestazione di lavoro.
Ciò premesso, si ritiene che anche nell’ambito della
somministrazione a termine sia dovuto il contributo in questione, salvo che il
lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. Ciò vale,
come richiesto con successiva nota dall’interpellante, anche in caso di
lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.