MINISTERO
DEL LAVORO - DISTACCO TEMPORANEO - MANODOPERA IN ITALIA DI LAVORATORI
COMUNITARI - PROTOCOLLO DI INTESA
Si informa che il 9 aprile 2013, tra il Ministero del Lavoro
e l’Ance, congiuntamente a tutte le altre parti sociali del settore edile, è
stato sottoscritto il Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di
lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie, che si pubblica in
calce alla presente nota.
Con tale intesa le parti, tenuto conto anche della normativa
richiamata nel Protocollo stesso hanno, in primo luogo, stabilito che le
imprese distaccanti comunitarie dovranno necessariamente provvedere
all’iscrizione del personale distaccato presso le Casse Edili, salvo casistiche
particolari.
Dovranno altresì presentare alla Cassa Edile la specifica
documentazione afferente il distacco stesso menzionata nel Protocollo, ai fini
della dimostrazione e conseguente verifica della regolarità contributiva e
retributiva.
La Commissione Nazionale Paritetica per le casse edili - CNCE
- provvederà, poi, ai fini del riconoscimento delle analoghe condizioni, a
stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali possa
sussistere questa caratteristica di reciprocità.
Le parti si sono, inoltre, impegnate a promuovere un
collegamento diretto tra Direzione Territoriale del Lavoro, Comitati paritetici
territoriali, Casse Edili e Scuole Edili per lo scambio di informazioni
necessario ad effettuare gli opportuni interventi in materia di regolarità del
mercato, formazione dei lavoratori distaccati e sicurezza nei cantieri.
Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di
lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie
tra
MINISTERO DEL LAVORO, Direzione
Generale per l’Attività ispettiva
ANCE,
ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA
COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,
ACl - Cooperative di Produzione e
Lavoro,
ANI EM
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
visto
- il D.Lgs. n. 72/2000 di attuazione della direttiva 96/71/CE
in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di
servizi;
- gli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di
appalto e distacco;
- la nota del Ministero del Lavoro n. 24/2007 in tema di
applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere;
- la nota del Ministero del Lavoro n. 6/2009 in tema di
imprese straniere, distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale,
normativa DURC, autocertificazione regolarità contributiva;
- la nota del Ministero del Lavoro n. 33 /201 O in tema di
condizioni di lavoro e regime previdenziale applicabile ai lavoratori
distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- la Comunicazione CNCE n. 346/2008 e successive in materia
di regole Dure;
- il vademecum sul distacco dei lavoratori nell’Unione
Europea ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese del novembre 2010,
pubblicato dal Ministero del Lavoro
si concorda quanto segue
1. La normativa sopra riportata costituisce parte integrante
del presente protocollo;
2. Le imprese distaccanti comunitarie dovranno provvedere
all’iscrizione in Cassa Edile del personale distaccato laddove nel paese di
origine non sia prevista una copertura analoga a quella prevista per i
lavoratori nazionali;
3. In tal caso, alle Casse Edili, ai fini della verifica
della regolarità contributiva e retributiva, dovrà essere presentata la
documentazione afferente il distacco stesso contenente, in particolare, il
contratto di appalto o subappalto che giustifichi il distacco, il modello A 1,
copia delle buste paga emesse dall’impresa distaccante, nonché copia della
certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, laddove il
lavoratore rimanga iscritto•presso l’Ente assicuratore del paese d’origine, e
il rispetto delle condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia;
4. La CNCE, ai fini di quanto previsto al punto 2, si impegna
a stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali sussistano
condizioni di reciprocità quanto ai trattamenti erogati dal sistema Casse Edili
italiano;
5. Le Direzioni Territoriali del Lavoro provvederanno ad
effettuare le necessarie verifiche presso le Casse Edili competenti circa
l’iscrizione dei lavoratori distaccati;
6. Le Casse Edili provvederanno a segnalare alle Direzioni
territoriali del Lavoro eventuali anomalie relative alle imprese straniere
comunitarie in distacco sul territorio italiano;
7. Le parti si impegnano a promuovere un collegamento diretto
tra DTL, Parti sociali , Casse Edili, Cpt e Scuole Edili per lo scambio di
informazioni necessarie al fine di garantire non solo la regolarità del mercato
ma anche l’adeguamento dei livelli di formazione dei lavoratori distaccati
nonché di programmare i necessari interventi per la sicurezza nei cantieri;
8. Il sistema di reciproca informativa tra le Direzioni
Territoriali del Lavoro, le Casse Edili, le Scuole edili e i Cpt sarà attuato
anche con riguardo alle imprese straniere non comunitarie che operino in
territorio italiano con distacco di personale ai sensi del D.Lgs. N. 72/2000.