ANATOCISMO
- DELIBERA CICR
Secondo
quanto stabilito dall'art. 120 del Testo Unico Bancario, come modificato dal
decreto legislativo n. 342 del 1999, il CICR ha emanato una delibera per
disciplinare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
scaduti nelle operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività bancaria e
finanziaria.
Il
comma 2 dell'art. 120 del TUB, ponendo l'accento sull'attività e non sul
soggetto che le svolge, fa riferimento a "operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria". Seguendo questa impostazione, il
CICR ha individuato le operazioni, svolte sia da banche che da intermediari
finanziari, a cui applicare la disciplina. Per tutte le operazioni diverse da
quelle elencate, la delibera (cfr. art. 5) ribadisce il contenuto dell'art.
1283 del codice civile, che consente l'anatocismo a due condizioni: che gli
interessi siano dovuti per almeno un semestre e che venga proposta una domanda
giudiziale o, in alternativa, che si perfezioni un patto in tal senso dopo la
data di scadenza degli interessi.
Le
operazioni suscettibili di capitalizza-zione sono le seguenti:
1.
operazioni in conto corrente (art. 2)
2.
finanziamenti con rimborso rateale (art.3)
3.
operazioni di raccolta (art. 4)
1.
Operazioni in conto corrente (art. 2)
Gli
accrediti, gli addebiti e i saldi periodici, cioè i saldi che risultano alle
chiusure effettuate alle scadenze prefissate, generano interessi secondo quanto
stabilito dai contratti. Per ciò che riguarda la periodicità, la delibera non
fissa limiti temporali minimi o massimi alla periodicità ma specifica che deve
essere garantita la parità di conteggio degli interessi sia attivi che passivi
nell'ambito di ogni singolo conto corrente. Quindi banche e clienti possono
pattuire liberamente la periodicità di maturazione degli interessi purché
questa venga applicata sia agli interessi attivi che a quelli passivi.
La
delibera stabilisce, inoltre, che il saldo risultante dalla chiusura definitiva
del conto può produrre interessi solo se stabiliti nel contratto e che su
questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Tuttavia,
anche se nel contratto non sono pattuiti interessi, la delibera non esclude la
possibilità di applicare degli interessi al tasso legale (artt. 1282 e 1284 del
codice civile).
2.
Finanziamenti con rimborso rateale (art.3)
Per
le operazioni di finanziamento con rimborso rateale, in caso di inadempimento
del debitore, l'importo dovuto alla scadenza di ogni rata può produrre
interessi se contrattualmente stabilito. La delibera CICR stabilisce
chiaramente che su questi interessi non è consentita la capitalizzazione.
In
sintesi, se il contratto lo prevede, sulle rate scadute e non pagate decorrono
solo interessi semplici a titolo di mora dal giorno della scadenza fino a
quello dell'adempimento mentre se nulla è previsto nel contratto valgono le
precedenti considerazioni in merito all'applicazione degli articoli 1282 e 1284
del codice civile.
La
stessa disciplina si applica ai casi in cui il mancato pagamento determina la
risoluzione del contratto di finanziamento. Se invece il pagamento avviene
attraverso regolamento in conto corrente, si applica la disciplina prevista per
le operazioni in conto corrente (cfr. paragrafo precedente).
Una
diversa impostazione è invece prevista per i contratti che prevedono un periodo
di prefinanziamento: gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se
contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare. In altre
parole, gli interessi maturati al termine di questo periodo possono essere
corrisposti insieme all'importo globale del prestito e quindi entrano a far
parte del relativo piano di ammortamento e in questo senso si verifica la
capitalizzazione degli interessi.
3.
Operazioni di raccolta (art. 4)
Il
CICR ha previsto la possibilità di capitalizzare gli interessi da pagare ai
clienti. Infatti, l'art. 4 prevede che nelle operazioni di raccolta gli
interessi maturati possono produrre altri secondo le modalità e i criteri
stabiliti nei contratti.
Regole
di trasparenza
Il
CICR fissa le seguenti regole di trasparenza, che dovranno essere rispettate in
tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera (cioè,
secondo quanto dispone l'art. 8, il 22 aprile 2000):
1)
indicazione della periodicità della capitalizzazione degli interessi e il tasso
di interesse applicato
2)
indicazione, nei casi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale, del
valore del tasso rapportato su base annua tenuto conto dell'effetto della
capitalizzazione
3)
approvazione per iscritto delle clausole relative alla capitalizzazione.
Disposizioni
transitorie, termini e modalità per l'adeguamento
L'art.
7 stabilisce che tutte le condizioni contenute in contratti stipulati prima
della data di entrata in vigore della delibera devono essere adeguate alle
nuove disposizioni entro il 30 giugno 2000 e avranno effetto dal 1° luglio.
Per
quanto riguarda le modalità di adeguamento, è previsto che, se le nuove
condizioni non comportano un peggioramento di quelle precedentemente applicate,
le banche e gli intermediari finanziari possono provvedere all'adeguamento
semplicemente pubblicando le nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale e i
clienti devono essere informati, per iscritto, delle modifiche avvenute entro
il 31 dicembre 2000. L'efficacia delle nuove condizioni non è quindi
subordinata all'accettazione del cliente. Al contrario, qualora l'adeguamento determini
un peggioramento delle condizioni contrattuali, l'accettazione da parte del
cliente, e quindi la contrattazione con ogni singolo cliente, è necessaria.