INPS -
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER L’ANNO 2013 - CIRCOLARE N. 56/2013
Con circolare n. 56 del 10 aprile 2013, l’Inps ha fornito
istruzioni in materia di prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi
dei lavoratori dipendenti, non agricoli, dei lavoratori autonomi e degli
iscritti alla Gestione separata, per l’anno 2013.
Nello specifico, in riferimento ai versamenti volontari dei lavoratori
dipendenti non agricoli, la menzionata circolare precisa quanto segue.
Le retribuzioni medie settimanali sulle quali vanno calcolati
i contributi volontari per il corrente anno devono essere rivalutate del 3%,
vale a dire in misura pari alla variazione percentuale verificatasi nell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il
periodo gennaio 2011 - dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012 - dicembre
2012.
Come stabilito dall’art. 7, co. 2, del D.Lgs. 30 aprile 1997,
n. 184, l’importo minimo della retribuzione sulla quale sono commisurati i
contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale
determinata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 11 novembre 1983, n.
638, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale importo, per l’anno 2013,
è pari ad € 198,17.
La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è
prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, di cui all’art. 3-ter
della Legge 14 dicembre 1992, n. 438, è pari, per l’anno 2013, ad € 45.530,00.
Il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 8
agosto 1995, n. 335, da applicare ai prosecutori volontari titolari di
contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996, ovvero che, avendone i
requisiti, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari, per l’anno
in corso, ad € 99.034,00 (Cfr., al riguardo, la circolare dell’Inps n. 22
dell’8 febbraio 2013).
L’aliquota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
(I.V.S.), relativa ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria nel
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS con decorrenza compresa entro il
31 dicembre 1995, è pari al 27,87%.
L’aliquota per l’I.V.S. relativa ai lavoratori autorizzati
alla prosecuzione nel predetto Fondo dopo il 31 dicembre 1995 è, invece, pari
al 32,37%.
Al punto 2., la circolare in esame sottolinea che gli
iscritti nella evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (fra i quali i dirigenti ex INPDAI) continuano a versare la stessa
aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Relativamente ai versamenti volontari nella Gestione
separata, l’Inps fa presente che:
- l’importo del contributo volontario deve essere determinato
applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione
precedente la data della domanda, l’aliquota I.V.S. di finanziamento di detta
Gestione;
- ai fini della determinazione del contributo volontario deve
essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota I.V.S. in vigore per i
soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolare di pensione, pari,
per l’anno 2013, al 27% (Cfr. la circolare dell’Inps n. 27 del 12 febbraio
2013);
- per il corrente anno l’importo minimo dovuto dai
prosecutori volontari non può essere inferiore ad € 4.146,39, su base annua, ed
a € 354,54, su base mensile;
- poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su
base mensile, anche il contributo volontario deve essere calcolato per mese e
poi versato per trimestri solari, alle scadenze fissate per la generalità dei
soggetti autorizzati.