SCIA - ESCLUSIONE
DALL’IMPOSTA DI BOLLO
La segnalazione certificata di inizio attività (cd. “SCIA”) senza
richiesta di certificazioni è esclusa dall’imposta di bollo.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 8
aprile 2013 n.24/E, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa
all’applicabilità dell’imposta di bollo per gli atti in materia di prevenzione
incendi.
Come noto, ai sensi del DPR 642/1972, l’imposta di bollo si applica ad:
- «… Istanze (…) dirette agli uffici e agli organi, (…),
dell’Amministrazione dello Stato, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e
simili…»;
- «Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato,
(…) in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto
o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto
richiesta».
Al riguardo, riprendendo quanto già a suo tempo chiarito a proposito
della dichiarazione di inizio attività (cd. “DIA”), ora sostituita dalla
segnalazione certificata di inizio attività (cd. “SCIA”), l’Agenzia delle
Entrate chiarisce che, nell’ipotesi in cui, in osservanza della normativa
antincendio, l’interessato presenti una “SCIA”, con la quale non venga
richiesto all’Amministrazione il rilascio di alcuna autorizzazione o
certificazione, l’imposta di bollo non è dovuta.
Diversamente, se la presentazione della “SCIA” è volta ad ottenere un
provvedimento da parte della P.A., l’imposta di bollo risulta applicabile.
La precisazione contenuta nella R.M. n.24/E/2013, seppur fornita con
riferimento alla “SCIA” da presentare nell’ambito della disciplina della
prevenzione incendi, vale anche nell’ipotesi di presentazione della stessa ai
fini della realizzazione di lavori in edilizia.
La “SCIA”, infatti, come chiarito dall’art.5, comma 2, lett. c), del
decreto legge 70/2011, ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attività) in
edilizia.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni
citate riguardano, pertanto, anche la “SCIA” in edilizia, in quanto, a seguito
della sua presentazione, non devono essere rilasciate autorizzazioni da parte
del Comune (in base alla normativa nazionale, la “SCIA” deve essere presentata
in caso di interventi di manutenzione straordinaria che incidono su aspetti
strutturali; risanamento e restauro; ristrutturazione edilizia cd. “leggera”;
varianti in corso d’opera al permesso di costruire).