RITENUTE DI GARANZIA -
TRATTAMENTO AI FINI DELL’IVA
L’Agenzia delle Entrate accoglie pienamente l’orientamento dell’ANCE:
nei contratti d’appalto pubblici e privati, le “ritenute di garanzia” devono
essere fatturate ed assoggettate ad IVA solo al termine dei lavori e a seguito
del collaudo.
Dopo una lunga attesa, dovuta al diffuso contenzioso sviluppatosi in
materia, l’Amministrazione finanziaria risponde finalmente alla richiesta di
consulenza giuridica formalizzata dall’ANCE all’inizio del 2011, con la quale
si chiedevano chiarimenti sulla corretta fatturazione delle cosiddette
“ritenute di garanzia”, ossia delle somme che, in relazione ai vari S.A.L.,
vengono trattenute dal committente, a garanzia dell’assolvimento degli obblighi
previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti o della corretta
esecuzione dell’opera.
Con la risposta pervenuta in data 29 aprile 2013, l’Agenzia ha
dichiarato quindi “giuridicamente” corretto il comportamento delle imprese che,
durante l’esecuzione dei lavori, hanno fatturato l’ammontare dei SAL al netto
delle ritenute, rinviando la fatturazione di tali importi al momento della
effettiva erogazione degli stessi da parte del committente (ultimazione e
collaudo dell’opera)[1].
Rimandando ad un successivo approfondimento l’analisi dettagliata delle
indicazioni amministrative, si pubblica sul sito internet del Collegio
Costruttori il testo integrale della risposta fornita all’ANCE, che comporterà
l’abbandono, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, del contenzioso in
corso.
[1] In merito si ricorda che l’orientamento dell’ANCE era stato già
pienamente accolto dalla Corte di Cassazione nella Sentenza 5 ottobre 2012,
n.16977.