CIRCOLARE MINISTERIALE
DI RIEPILOGO DELLE NOVITA’ IN TEMA DI CERTIFICAZIONI E AUTODICHIARAZIONI
ANTIMAFIA
MINISTERO DELL’INTERNO
Prot. n. 11001/119/20 (8)
Roma, 19 aprile 2013
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
Oggetto: Decreto
legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e
correttive del Codice Antimafia. Indirizzi applicativi e organizzativi
1. Premessa
La riforma della documentazione antimafia recata dal Libro II del D.
Lgs. n. 159/2011 (cd. “Codice antimafia”) — entrata in vigore lo scorso 13
febbraio per effetto del decreto legislativo “correttivo” n. 218/2012 .--segna
un punto svolta del sistema di prevenzione amministrativa delle infiltrazioni
mafiose nel circuito legale, devoluto a questa Amministrazione, e riveste una valenza
strategica nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.
Con essa infatti, si passa da un modello di controllo, tendenzialmente
circoscritto al procedimento amministrativo che lo ha occasionato, ad uno
fortemente innovativo in cui il provvedimento antimafia è il frutto di
un’azione di verifica ciclica — effettuata anche indipendentemente dalle
richieste di rilascio avanzate dalle singole Amministrazioni — e le risultanze
acquisite vengono messe a disposizione in tempo reale di tutti i protagonisti
del contrasto ai fenomeni mafiosi.
Questa evoluzione — oggi preannunciata dal Codice antimafia e destinata
a diventare evidente con l’attivazione della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia ¬richiede anche di rimodulare le procedure e gli
assetti organizzativi finora seguiti, in modo da renderli più adeguati alle
nuove esigenze cui occorre corrispondere.
Con questa consapevolezza sono state già avviate, a livello centrale,
iniziative che si muovono in parallelo su una pluralità di versanti:
- la messa a punto dello schema di regolamento destinato a disciplinare
le modalità di funzionamento della Banca dati;
- la progettazione e la realizzazione della piattaforma informatica di
questa repository;
- l’avvio di intese collaborative con il Ministero della Giustizia
finalizzate a consentire collegamenti diretti tra gli Uffici di questa
Amministrazione e il casellario giudiziario, anche ai fini delle verifiche da
espletarsi per il rilascio della documentazione antimafia.
Naturalmente, tali sforzi vanno accompagnati da analoghi interventi di
riorientamento organizzativo e procedurale dell’azione amministrativa da
attuarsi nell’ambito delle Prefetture.
A questo fine - in linea di continuità con le prime indicazioni fornite
con la circolare dell’8 febbraio scorso - si ritiene opportuno formulare alcuni
ulteriori indirizzi sulle misure e sulle linee d’azione da attuare già in
questa fase di transizione, in cui le Prefetture-UTG continueranno ad
utilizzare, in attesa dell’attivazione della Banca dati, i collegamenti al CED
Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981 e agli altri sistemi informativi
attivati in attuazione del previgente D.P.R. n. 252/1998 (art. 99, comma 2-bis,
del Codice antimafia).
E’ infatti evidente che l’utilizzo di tali strumenti non consente ancora
di realizzare quel meccanismo di rilascio immediato della documentazione
antimafia, prefigurata dal Codice. Ciò, però, non esime dalla necessità di
attuare misure di varia natura capaci comunque, nel rispetto dei nuovi termini
procedimentali fissati dallo stesso Codice, di ridurre al minimo i tempi di
emissione dei provvedimenti amministrativi in discorso e di garantire, nel più
breve tempo possibile, la certezza dei rapporti giuridici privato pubblica
amministrazione.
2. Aspetti delle procedure di rilascio dell’informazione antimafia.
Il problema concernente la celere definizione del procedimento di
rilascio riguarda solo in misura minore l’emissione delle informazioni
antimafia. Questo perché, come è stato chiarito dalla citata circolare dell’8
febbraio scorso, già nella presente fase transitoria, questo tipo di
provvedimenti potrà essere rilasciato
sulla sola base della consultazione delle risultanze del CED Interforze e del
patrimonio informativo agli atti della Prefettura.
Ciò consentirà di contenere i tempi di emissione delle informazioni
antimafia, limitando i casi in cui,
occorrerà attivare gli organi; di polizia per lo svolgimento dei tradizionali
accertamenti informativi. alle sole ipotesi sottoindicate:
- quando emerga l’esistenza delle situazioni ostative ovvero
“indizianti” (di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, e 91, comma
6, del Codice antimafia), delle quali dovrà essere verificata l’attualità a
mente dell’art. 92, comma 2;
- quando il soggetto nei cui confronti viene richiesto il rilascio del
provvedimento de quo risulta “non censito”, in quanto nei suoi confronti non è
stato richiesto il rilascio dell’informazione antimafia (art. 92, comma 1, del
Codice);
- quando sono intervenuti mutamenti delle figure rilevanti della
compagine amministrativa, gestionale e proprietaria (artt. 85 e 86, comma 3,
del Codice).
Considerazioni a parte merita l’ipotesi — già illustrata nella
richiamata circolare dell’8 febbraio scorso — in cui l’operatore economico non
abbia formato oggetto delle verifiche ex art. 84, comma 4, lett. d) ed e), nei
dodici mesi precedenti l’ultimo rilascio. In tali ipotesi, l’informazione
antimafia sarà comunque rilasciata e saranno, nel contempo, avviate ex post
le necessarie iniziative di controllo volte ad attualizzare le risultanze in
atti.
Tale meccanismo — come evidenziato nella circolare dell’8 febbraio
scorso — è funzionale a creare quell’”accertamento dinamico” che costituirà
l’elemento essenziale per l’efficacia del modello di prevenzione amministrativa
delle infiltrazioni mafiose che entrerà a regime nel momento in cui la Banca
dati sarà resa operativa.
Per quanto concerne, infine, l’effettuazione delle verifiche prescritte
dall’ultimo comma
dell’art. 85 del Codice antimafia nei confronti dei “familiari
conviventi”, si osserva che in tale categoria deve ritenersi incluso “chiunque
conviva” con la persona sottoposta ad accertamento ¬analogamente a quanto già
previsto dalla disciplina degli effetti delle misure di prevenzione e,
segnatamente, dall’art. 67, comma 4, del Codice - i cui dati anagrafici
dovranno essere comunicati alla Prefettura competente dai soggetti indicati
dall’art. 83, commi 1 e 2, del Codice.
3. Le comunicazioni antimafia:
l’autocertificazione.
Una delle novità di maggiore impatto determinate dall’entrata in vigore
del Codice antimafia
riguarda il ruolo delle Prefetture, le quali tornano ad essere il front
end unico per il rilascio delle comunicazioni antimafia, provvedimento di
natura certificatoria che attesta l’esistenza o meno in capo al soggetto
scrutinato delle situazioni automaticamente ostative di cui al suddetto art.
67. Viene, quindi, meno la modalità alternativa di rilascio di questo tipo di
provvedimento, costituita dal certificato camerale munito di dicitura
antimafia, rilasciato dalle Camere di Commercio.
Il ritorno alla competenza esclusiva delle Prefetture al rilascio delle
comunicazioni antimafia
costituisce un passaggio obbligato per l’approdo definitivo al sistema
di rilascio automatico della documentazione antimafia. Occorre, infatti,
considerare che il “vecchio” certificato camerale si riferiva ad un novero
ristretto di soggetti della compagine amministrativa e gestionale dell’impresa,
che non coincide più con lo spettro dei soggetti che, a mente dell’art. 85,
devono essere sottoposti a verifica. A ciò si aggiunge l’esigenza di censire,
già in questa fase transitoria, il maggior numero di imprese, accumulando dati
che si riveleranno utili al momento dello start up della Banca dati.
Fino alla messa in funzione e l’attivazione di quest’ultima, le
Prefetture saranno chiamate a rilasciare un numero di comunicazioni antimafia
superiore, anche in termini sensibili,
al numero dei provvedimenti che dovevano essere rilasciati sotto il
vigore del D.P.R. n. 252/1998.
In considerazione di ciò appare opportuno che vengano adottate misure
che, attraverso snellimenti procedurali e organizzativi, consentano di far
fronte al meglio a questo temporaneo picco di attività.
Va, quindi, innanzitutto richiamata l’attenzione sull’importanza di una
rigorosa applicazione, da parte anche delle Amministrazioni richiedenti, delle
misure di semplificazione contemplate dal Codice antimafia relativamente al
rilascio dei provvedimenti in discorso.
Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni dell’art. 89 che
consente all’operatore economico interessato di autocertificare, con le forme
stabilite dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l’assenza delle cause ostative
ex art. 67 nei seguenti casi, allorquando non è prescritto il rilascio
dell’informazione antimafia:
- contratti e subcontratti di lavori, servizi e forniture dichiarati
urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono
essere intraprese dietro presentazione della SCIA;
- attività private sottoposte al regime del silenzio-assenso di cui alla
tabella C annessa al D.P.R. n; 300/1992.
Si evidenzia che nei casi appena elencati l’autocertíficazione
costituisce la modalità, ordinaria di attestazione dei requisiti morali in
discorso; resta fermo che le Amministrazioni destinatarie possono attivare ex
post idonee forme di controllo che, secondo quanto previsto dall’art. 71 del
citato D.P.R. n. 445/2000, possono essere attivate anche a campione, oltre che,
naturalmente, in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle
auto-attestazioni.
Le eventuali richieste di controllo delle autocertificazioni ex art. 89
del Codice inoltrate alle Prefetture costituiscono una richiesta di rilascio
della comunicazione antimafia, che andrà soddisfatta secondo il relativo tempo
del procedimento, aspetto per il quale si fa rinvio alle ampie indicazioni già
fornite con la circolare dell’8 febbraio scorso.
In un’ottica di semplificazione appare opportuno che gli esiti
definitivi dei controlli svolti vengano comunicati, allorquando essi non
evidenzino l’esistenza di cause automaticamente ostative, attraverso strumenti
telematici e, laddove possibile, nella forma di elenchi cumulativi e della comunicazione
antimafia che, sebbene non esplicitamente prevista, si ritiene tuttora
praticabile. In questo senso, in un’ottica di agevolare l’applicazione della
normativa, si unisce un modello di comunicazione antimafia che potrà essere
utilizzato per l’emissione dei provvedimenti in discorso di carattere
liberatorio.
Si aggiunge che, in una logica attenta al contenimento delle spese di
funzionamento, appare importante che la trasmissione delle comunicazioni
antimafia avvenga preferibilmente attraverso lo strumento telematico.
Considerata la rilevanza dello snellimento, introdotto dal citato art.
89 del Codice anche ai fini dell’alleggerimento degli oneri burocratici a
carico delle imprese, appare, inoltre, opportuno che le SS.LL. ne facciano
oggetto di comunicazione nell’ambito di una dedicata seduta della Conferenza
Provinciale Permanente. In questo contesto, potrà essere richiamata anche
l’attenzione sull’opportunità che le attività amministrative riguardanti
l’applicazione delle nuove norme sulla documentazione antimafia si sviluppino
in coerenza con i principi di leale collaborazione, specie con riguardo
all’attivazione degli idonei controlli sulla veridicità delle predette
autocertificazioni.