TRASPORTI IN CONTO
PROPRIO - BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - DICHIARAZIONE ENTRO
IL 30 APRILE 2013
(Nota Agenzia Dogane 26/3/2013, n. 36996)
Entro il 30 aprile 2013 può essere presentata la dichiarazione per il
recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel primo trimestre 2013 (dal 1°
gennaio 2013 al 31 marzo 2013).
La misura dell’agevolazione è pari a 214,18609 euro per mille litri di
gasolio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2013.
La domanda di rimborso delle accise può essere presentata dalle imprese
che svolgono attività di autotrasporto merci, sia in conto proprio che per
conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate.
Le dichiarazioni possono essere presentate agli Uffici dell’Agenzia
delle Dogane territorialmente competenti alternativamente:
A) utilizzando il software disponibile sul sito internet
www.agenziadogane.it attraverso cui compilare e stampare la dichiarazione. La
dichiarazione una volta compilata deve essere stampata e trasmessa all’Agenzia
delle Dogane allegando la seguente documentazione:
- dati salvati su supporto informatico (cd rom);
- copia delle carte di circolazione dei veicoli interessati dal
beneficio;
- copia di valido documento d’identità del sottoscrittore.
B) per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
Pur non dovendoli allegare alla domanda di rimborso, le imprese devono
conservare e tenere a disposizione per eventuali controlli i seguenti
documenti:
- le fatture di acquisto del gasolio;
- copia della licenza/autorizzazione per l’esercizio dei servizi di
trasporto merci;
- copia dell’autorizzazione comunale nel caso siano in possesso di un
distributore privato di carburanti.
L’importo dell’agevolazione potrà essere utilizzato, trascorsi 60 giorni
dalla presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre
2014, in compensazione, mediante il modello F24.
Il Codice Tributo da utilizzare è 6740 e, come anno di riferimento,
dovrà essere indicato 2013 (anno nel quale si effettua la compensazione del
credito).
A decorrere dal 2012 il credito d’imposta derivante da riduzioni su
accise è escluso dal limite di € 250.000,00 per la compensazione nel modello
F24.
Eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il
31 dicembre 2014, dovranno essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2015.
Si ricorda, infine, che con nota del 31 maggio 2012 l’Agenzia delle
Dogane ha chiarito che la mancata presentazione della dichiarazione entro il
termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento
non fa decadere il diritto a richiedere il rimborso del credito maturato purché
sia presentata apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale,
decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere
richiesto.