CODICE DELLA STRADA -
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUI TRASPORTI ECCEZIONALI
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile scorso il DPR 12
febbraio 2013, n. 31 che, come disposto dalla Legge di stabilità del 2012, ha
proceduto a modificare il DPR 495/92 (attuativo del CDS), nella parte relativa
ai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
Con il nuovo DPR le autorizzazioni hanno un termine di durata superiore
a quello previsto precedentemente: 1 anno per le periodiche, 6 mesi per le
multiple e 3 mesi per le singole decorrenti dalla data di rilascio
dell’autorizzazione.
Le autorizzazioni in scadenza o scadute possono essere rinnovabili su
domanda dell’interessato, per non più di tre volte, per un periodo di validità
complessiva dell’autorizzazione non superiore comunque ai tre anni, sempreché i
dati riferiti al veicolo o al complesso di veicoli che al suo carico e al
percorso stradale siano rimasti invariati.
Il provvedimento, in un’ottica di semplificazione, interviene anche
sulla gestione delle domande di autorizzazione da parte dell’ente proprietario
delle strade o il concessionario autostradale che deve essere rilasciata in
tempi certi: 15 giorni dalla presentazione della domanda. Tali termini possono
essere ridotti (massimo 3 giorni lavorativi per il rilascio), oltre che per
ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, anche per
esigenze di esportazione o di trasferimento, motivi di urgenza o per necessario
trasferimento dei mezzi, comunque già in possesso dell’autorizzazione), presso
officine di riparazione su percorsi diversi da quelli prestabiliti, nel caso di
soccorso o rimozione con i veicoli ad esso adibiti.
Con riguardo al rilascio delle autorizzazioni e, in particolare, per
quella periodica l’articolato precisa quali siano le condizioni necessarie per
ottenerla e individua nuove categorie di veicoli che, nel rispetto di
specifiche prescrizioni, possono richiederne il rilascio.
Il Regolamento contiene, infine, nuove regole sulla scorta tecnica che
deve “accompagnare” la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti
effettuati in condizioni di eccezionalità ma anche nuove disposizioni
riguardanti la misura dell’indennizzo di usura da corrispondere agli enti che
rilasciano l’autorizzazione e interviene, inoltre, sulle autorizzazioni alla
circolazione delle macchine agricole eccezionali.
Gli uffici del collegio restano a disposizioni per eventuali chiarimenti
in merito.