PAGAMENTO DEI DEBITI
DEGLI ENTI PUBBLICI - SINTESI DELLE MISURE PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE N. 35/2013
La Gazzetta Ufficiale n.82 dell’8 aprile 2013 ha pubblicato il
Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35: ”Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi
degli enti locali”.
La norma contiene i tanto attesi provvedimenti che concedono ai diversi
enti pubblici appaltanti di procedere man mano al pagamento alle imprese dei
debiti arretrati contratti fino a fine 2012.
Si ritiene pertanto utile fornire un primo riepilogo delle norme che
possa servire alle imprese nel rivolgersi ai committenti pubblici per chiedere
il pagamento delle proprie spettanza arretrate, rammentando come trattandosi di
un decreto legge la norma dovrà essere convertita in legge entro 60 giorni e
potrà perciò subire modifiche anche sostanziali.
Va da subito osservato come la maggior parte dei debiti delle imprese
bresciane sia originato dai comuni più che dalle amministrazioni centrali e pertanto si tralasceranno i
dettagli degli adempimenti di questi soggetti.
Prima di esaminare gli aspetti della norma è importante sottolineare
come per il pagamento dei debiti pregressi, non sia previsto nessun
specifico adempimento da parte per le imprese.
Non c’è perciò alcuna necessità di presentare alcuna richiesta. E’ però
buona cosa che anche le imprese conoscano in quali ambiti si devono muovere gli
enti per il pagamento dei crediti pregressi alle imprese
A) COSA SI PROPONE LA NORMA
La finalità del decreto è di pagare una prima parte dei debiti della
Pubblica Amministrazione italiana (stimati in 80-100 miliardi di euro) per 40 miliardi di euro nel biennio
2013-2014: 20 miliardi nel 2013 e 20 miliardi nel 2014.
I debiti che possono essere pagati sono quelli certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Dei 40 miliardi di euro previsti, 7,7 miliardi di euro riguardano il
pagamento di debiti in conto capitale, e quindi prevalentemente per lavori
pubblici, attraverso:
1) un allentamento del Patto di stabilità interno
di Comuni e Province, per un importo complessivo di 5 miliardi di euro nel
2013;
2) un allentamento del Patto di
stabilità interno delle Regioni, per un importo pari a 2,2 miliardi di euro nel
2013, con priorità ai trasferimenti da effettuare agli enti locali in funzione
di esigenze di pagamento per spese in conto capitale.
3) l’aumento di 500 milioni di
euro della dotazione finanziaria a disposizione dei Ministeri per il pagamento
dei debiti nell’anno 2013.
Il tetto di 7,7 miliardi di euro per la spesa in conto capitale nel 2013
è correlato alla scelta di non superare il valore limite del 3% di deficit.
Per il momento, non è previsto nessun pagamento in conto capitale nel
2014, ma tenuto conto che il deficit
previsto per l’anno prossimo è fissato ancora all’1,8% nulla cambierà se non vi
saranno altri interventi di legge.
B) SINTESI DELLE MISURE PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE
Per il pagamento dei debiti di Enti locali (Comuni e Province), Regioni
e Servizio Sanitario Nazionale, il provvedimento prevede:
1. l’utilizzo delle risorse che
gli enti hanno già a disposizione nelle loro casse
2. ovvero, in caso di assenza
di risorse di cassa, l’accesso, su richiesta delle Pubbliche amministrazioni
interessate, ad un apposito fondo, denominato “Fondo per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”. Il fondo è
dotato complessivamente di 26 miliardi di euro e suddivisi in tre sezioni: Enti
locali (4 miliardi), Regioni (8 miliardi) e S.S.N. (14 miliardi)
Le misure di immediata attuazione riguardano perciò i comuni e gli enti
che dispongono già di risorse in cassa. Inoltre, quelle che riguardano gli enti locali sono, rispetto alle
altre, le misure di più semplice attuazione.
Nel procedere al pagamento dei debiti arretrati, le Pubbliche
Amministrazioni devono dare priorità ai pagamenti alle imprese rispetto ai
pagamenti agli istituti finanziari (cessioni pro soluto) e seguire l’ordine
cronologico di maturazione dei debiti, a cominciare da quelli più vecchi.
Come già detto per il pagamento dei debiti pregressi non è previsto
quindi nessun specifico adempimento da parte per le imprese.
Non vi è perciò alcuna necessità di presentare richiesta
Il provvedimento contiene inoltre misure per l’accelerazione delle
restituzioni e rimborsi fiscali (6,5 miliardi di euro) nonché per la
compensazione crediti-debiti fiscali, la ricognizione di tutti i debiti
contratti dalle Pubbliche Amministrazioni al 31/12/2012, la certificazione dei
crediti P.A. e la cessione dei crediti.
In linea generale, le Amministrazioni Pubbliche (Comuni, Province,
Regioni e Ministeri) devono comunicare al Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF), entro il 30 aprile 2013, l’importo dei pagamenti da effettuare
nel 2013 per estinguere i debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 nonché
l’importo delle richieste di eventuali anticipazioni a valere sul fondo per
assicurare la liquidità.
Entro il 30 giugno 2013, le amministrazioni comunicano ai creditori
importo e data dei pagamenti da effettuare nel 2013.
C) LE MISURE PREVISTE PER GLI ENTI LOCALI
Le misure riguardano i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del
31 dicembre 2012, ovvero i debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro questo termine.
Gli enti locali devono chiedere maggiori autorizzazioni di spesa alla
Ragioneria dello Stato e di anticipazioni alla CDP (la richiesta è
obbligatoria).
E’ inoltre prevista una sanzione in caso di utilizzo di una quota inferiore
al 90% delle maggiori autorizzazioni di spesa concesse ai sensi del Patto di
stabilità interno. Oltre a ciò gli enti locali possono beneficiare degli
interventi di allentamento del Patto di stabilità interno delle Regioni per
ricevere liquidità ed effettuare pagamenti di debiti di parte capitale.
E’ inoltre prevista una maggiore flessibilità di bilancio con la
possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per cinque dodicesimi
invece di tre, fino alla data del 30 settembre 2013
E’ prevista la possibilità di accedere al fondo per la liquidità anche
per gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale («pre-dissesto»).
D) LE MISURE PREVISTE PER GLI ALTRI ENTI
La norma prevede misure e percorsi differenziati per gli altri enti
diversi da quelli locali e specificamente per : Regioni - Enti del Servizio
Sanitario Nazionale - Amministrazione dello stato
Dette procedure vengono qui tralasciate e le imprese che ne fossero
interessate si potranno rivolgere agli uffici del Collegio per i dovuti ragguagli.
E) LA RICOGNIZIONE DEI DEBITI PREGRESSI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ITALIANA
Si segnala da ultimo come le Amministrazioni Pubbliche siano obbligate a
registrarsi alla piattaforma telematica di certificazione dei crediti P.A.
entro il 29 aprile 2013. E’ prevista una sanzione di 100 euro per ogni giorno
di ritardo
Tra il 1°giugno 2013 ed il 15 settembre 2013, le Pubbliche
Amministrazioni devono poi comunicare alla piattaforma l’elenco completo dei
debiti maturati al 31 dicembre 2012, con l’indicazione dei dati del creditore.
L’inclusione del credito nell’elenco equivale ad una certificazione del
credito senza data (art. 9 comma 3-bis del DL 185/2008). Il rispetto dei tempi
rientra nei criteri di valutazione dei funzionari degli enti interessati. Resta
ferma la possibilità di chiedere la certificazione del credito o di utilizzare
il certificato di pagamento del Codice dei Contratti.
Una volta pubblicato l’elenco completo, vi sarà la possibilità per il
creditore di chiedere modifiche e/o integrazioni. In assenza di risposta entro
15 giorni, sarà possibile chiedere la nomina di un commissario ad acta.
Entro il 15 settembre 2013, le banche e intermediari finanziari
comunicheranno l’elenco dei crediti oggetto di cessione pro soluto e pro
solvendo. Con la legge di stabilità 2014 potrà essere autorizzato il pagamento
di questi crediti mediante assegnazione di Titoli di Stato.
F) MISURE PER LA CESSIONE
DEI CREDITI DELLA P.A.
E LA COMPENSAZIONE
CON DEBITI FISCALI
Le misure previste per la compensazione dei crediti verso la P.A. con i
debiti fiscali prevedono:
- che gli atti di cessione riguardi crediti maturati al 31 dicembre 2012
esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (tranne IVA)
- La riduzione dei costi di autenticazione delle sottoscrizioni degli
atti di cessione: ufficiale rogante della P.a. debitrice ovvero notaio, con
costi dimezzati.
- la possibilità di compensare i crediti P.A. maturati alla data del 31
dicembre 2012, certificati ai sensi dell’art. 9 del DL 185/2008, con debiti
fiscali: somme dovute a seguito di accertamento con adesione, ai sensi del
d.lgs. 218/1997, articolo 8. Per effettuare la compensazione è però necessario
avere una certificazione con data di pagamento che può essere indicata solo in
caso di rispetto del Patto di stabilità interno (enti locali e regioni)
- l’aumento, a decorrere dall’anno
2014, da 516 mila a 700 mila del limite di utilizzo dei crediti
tributari a compensazione dei versamenti di imposta e contributi