IVA
- NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI O ESECUTIVE
(Min.
finanze, Circ. 17/4/00, n. 77/E)
Il
Ministero delle finanze ha spiegato la disposizione che consente al cedente del
bene o al prestatore del servizio di operare la variazione in diminuzione
dell'imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto per mancato pagamento in
tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
rimaste infruttuose (art.26, secondo comma, D.P.R. n.633/72, modificato, da
ultimo, da art.13-bis, c.1, D.L. n.79/97, conv. da legge 28 n.140/97).
La
disposizione risponde a esigenze equitative ed è volta a consentire al cedente
del bene o prestatore del servizio di recuperare l'imposta versata
anticipatamente all'Erario, attraverso il meccanismo della variazione in
diminuzione in conseguenza dell'insolvenza del debitore e dell'infruttuosità
dell'azione esecutiva, sia essa individuale che collettiva, esperita nei
confronti dello stesso debitore.
Presupposti
Il
Ministero ha ricordato che l'operatività della nuova disposizione è
condizionata al presupposto che per l'operazione posta in essere sia stata
emessa e registrata la relativa fattura, non è, quindi, applicabile per le
operazioni effettuate senza emissione della fattura dai commercianti al minuto
e assimilati, i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei
corrispettivi.
Qualora,
invece, sia stata emessa la fattura e si sia provveduto alla successiva
registrazione, è necessario accertare il momento in cui si realizzano le
ipotesi di insolvenza considerate.
Mancato
pagamento dell'importo indicato in fattura, a causa di procedure concorsuali
rimaste infruttuose
Il
mancato pagamento viene giuridicamente a esistere quando il soddisfacimento del
creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore
viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una
volta ultimata la ripartizione dell'attivo.
Fallimento
Per
individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla
scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, qualora
non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di
chiusura del fallimento stesso.
Liquidazione
coatta amministrativa
La
procedura ha un suo preciso termine di formalizzazione nell'autorizzazione da
parte dell'autorità preposta al deposito del piano di riparto, che s'intende
approvato decorso il termine di 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della comunicazione del deposito in tribunale del bilancio finale di
gestione (art.213, legge fallimentare).
Concordato
fallimentare
Occorre
attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del
concordato stesso, poichè solo da tale momento discendono in modo definitivo
gli effetti sia sostanziali che processuali del concordato.
Concordato
preventivo
Si
può parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori
chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova
accoglimento con la chiusura del concordato.
Per
accertare l'infruttuosità occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di
omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore
concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato.
Amministrazione
controllata
In
questa ipotesi la nuova disposizione legittimante la variazione in diminuzione
non può trovare applicazione.
Amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi
Anche
questa procedura non rientra nell'ambito applicativo della nuova normativa.
Mancato
pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose
Nell'ipotesi
di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure esecutive
rimaste infruttuose il presupposto che legittima la variazione in diminuzione
viene a esistere quando il credito del cedente del bene o prestatore del
servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme
ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato ovvero quando sia stata
accertata e documentata dagli organi della procedura l'insussistenza di beni da
assoggettare all'esecuzione.
Adempimenti
Il
cedente del bene o prestatore del servizio, nell'ipotesi di procedura
fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, può esercitare la facoltà
di operare la rettifica in diminuzione solo dopo la conseguita certezza della
rilevata infruttuosità del credito, in quanto tale comportamento deve essere
successivo alla definitività del piano di riparto dell'attivo predisposto dal
curatore o dal commissario liquidatore, è solo in tale momento, infatti, che il
creditore ha la certezza giuridica della quantificazione del proprio credito.
La
variazione in diminuzione deve essere operata riguardo sia all'imponibile sia
alla relativa imposta.
Obblighi
di curatore, commissario liquidatore, esecutato
Mentre
la variazione in diminuzione costituisce esercizio di una facoltà per il
cedente o prestatore del servizio, una volta che questi abbia esercitato tale
diritto, provvedendo alla rettifica, con l'emissione della nota di variazione,
sorge in capo alla controparte (curatore, commissario liquidatore, esecutato
ecc.) l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento
nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.
Variazione
in aumento
Qualora
successivamente alla procedura esecutiva, collettiva o individuale, il cedente
del bene o prestatore del servizio recuperi, in tutto o in parte, il credito in
precedenza insoddisfatto, lo stesso dovrà provvedere ad effettuare, in
relazione all'importo recuperato, una variazione in aumento in rettifica di
quella in diminuzione a suo tempo operata.
Limiti
temporali
Non
si applica alla nuova disposizione, ai fini della variazione, il limite
temporale di un anno (articolo 26, terzo comma, D.P.R. n.633/1972).
Disposizioni
transitorie
I
soggetti che hanno già operato la variazione in diminuzione sulla base
dell'originaria condizione dell'avvio della procedura concorsuale, devono
adeguarsi al contenuto della nuova disposizione che stabilisce, invece, quale
condizione per operare la rettifica, l'infruttuosità della procedura
concorsuale. Ciò comporta l'obbligo per questi soggetti di ripristinare la
situazione contabile, operando la variazione in diminuzione soltanto quando
venga definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura concorsuale.
Restano
escluse dall'ambito applicativo della norma le sole procedure esecutive,
collettive o individuali, che si siano definitivamente chiuse alla data del 1°
marzo 1997 con il compimento del loro atto finale.