IMPRESE EDILI CHE POSSIEDONO
AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO - RECUPERO DEL CONTRIBUTO
VERSATO AL SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE - AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2013
Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono
autocarri adibiti al trasporto delle merci - sia per conto proprio che per
conto terzi - possono recuperare nel 2013, fino a un massimo di 300 euro per
ciascun veicolo, le somme versate nel 2012 come contributo al Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità
civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti
al trasporto merci.
L’ammontare massimo dell’importo compensabile nel 2013 è
stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 8 maggio
2013.
Le condizioni per poter compensare il contributo versato
al SSN sono:
- che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
- che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva
91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria “Euro 2” o superiore.
La compensazione potrà essere effettuata col modello F24
utilizzando il codice tributo “6793”.
Gli uffici del Collegio costruttori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.