IMPRESE EDILI CHE POSSIEDONO AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO - RECUPERO DEL CONTRIBUTO VERSATO AL SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE - AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2013

 

 

Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci - sia per conto proprio che per conto terzi - possono recuperare nel 2013, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2012 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci.

L’ammontare massimo dell’importo compensabile nel 2013 è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 8 maggio 2013.

Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono:

- che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;

- che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria “Euro 2” o superiore.

La compensazione potrà essere effettuata col modello F24 utilizzando il codice tributo “6793”.

Gli uffici del Collegio costruttori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.