TRASPORTO OCCASIONALE DI RIFIUTI IN
ASSENZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI - SANZIONE
(Corte di Cassazione n. 15617 del 4 aprile 2013)
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15617 del 4
aprile 2013 ha ritenuto che il trasporto di rifiuti eseguito senza l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o in assenza di comunicazione (trasporto
in conto proprio di rifiuti speciali) è un reato che rientra nell’ambito della
gestione illecita dei rifiuti di cui all’art. 256 del Dlgs.
152/06 (arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 2.600 e 26.000 € per i rifiuti
non pericolosi - arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € per
i rifiuti pericolosi).
Tale norma trova applicazione, secondo la Corte che ha
così confermato l’orientamento espresso con la Sentenza n. 21655/2010, anche
nel caso in cui ciò avvenga occasionalmente e l’attività di trasporto non abbia
carattere imprenditoriale (come nel caso di trasporto in conto proprio).