LOCAZIONE - MANCATO RINNOVO ALLA
SCADENZA DEI PRIMI 4 ANNI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
Il diniego della rinnovazione, alla prima scadenza, del
contratto di locazione ad uso abitativo (anni 4+4) è regolato dal Legislatore
secondo l’articolo 2, comma 1, e l’articolo 3 della Legge n. 431/1998.
La prima delle disposizioni richiamate prevede che “Le
parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di
quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile
agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero
vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo 3”.
Il Legislatore ha quindi previsto un particolare
procedimento di disdetta del contratto di locazione.
L’art. 3 stabilisce, infatti, che alla prima scadenza il
locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto
dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno 6 mesi e indicando
uno dei motivi tassativamente individuati dal medesimo art. 3 (in pratica è
stato ripreso quanto previsto dall’art. 27 della legge 392/78 per i contratti
ad uso diverso dell’abitazione):
a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso
abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei
genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente
pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche,
cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile
all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra
al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un
alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l’immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al
compimento di indispensabili lavori;
e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è
prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione
o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero,
trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire
sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni
tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima
successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente
l’immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e
non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello
eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è
riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui
agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Quanto detto sta a significare che le ragioni che
giustificano il diniego di rinnovazione alla prima scadenza sono determinate
direttamente dalla legge e devono essere specificate a pena di nullità nella
comunicazione di disdetta.
La validità della predetta comunicazione è subordinata,
quindi, al rispetto di ben precise formalità e tempistiche: deve essere
comunicata all’altra parte per mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento (secondo la prevalente opinione giurisprudenziale) da inviarsi nel
rispetto di un periodo di tempo anteriore alla prima scadenza contrattuale con
la specificazione del motivo di diniego alla rinnovazione.
Dal mancato rispetto di uno di tali requisiti deriva la
nullità della comunicazione e la prosecuzione del contratto.
Diversamente, per le scadenze del rapporto successive alla
prima, non essendo più richiesta una disdetta motivata, ma una semplice volontà
di non prosecuzione, vale un diverso regime e dunque ben può essere efficace
una manifestazione di volontà “immotivata” di non rinnovare il rapporto alla
scadenza da presentarsi con un preavviso minimo di 6 mesi.
Una recente
sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione (n. 936 del 16
gennaio 2013) conferma che la norma (art. 3, Legge. n. 431/1998) “deve essere
intesa nel senso che essa impone una specificazione precisa ed analitica della
situazione dedotta, con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la
disdetta, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica della
serietà e della realizzabilità della intenzione dedotta in giudizio e,
comunque, il controllo, dopo l’avvenuto rilascio, circa la effettiva
destinazione dell’immobile all’uso indicato nella ipotesi in cui il conduttore
estromesso reclami l’applicazione delle sanzioni previste a carico del locatore
dall’art. 3 della stessa legge”.
Nella fattispecie esaminata i giudici hanno peraltro
ritenuto sufficiente, ai fini della validità della disdetta, il semplice
riferimento alla necessità di dare l’immobile ad uso abitativo in favore del
figlio (e quindi ad uno specifico uso tra quelli previsti dalla legge).