PROROGATI I TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEI PIANI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO IN LOMBARDIA
Nella
seduta del 28 maggio 2013 il Consiglio regionale lombardo ha approvato, a larga
maggioranza, il primo provvedimento della nuova legislatura. Con 62 voti a
favore e 9 contrari (quelli dei soli rappresentanti del Movimento 5 Stelle),
l’Aula ha licenziato la L.R. 1/2013 recante “Disposizioni transitorie per la
pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
(Legge per il governo del territorio)”.
La
norma, frutto di due progetti di legge abbinati nel corso dell’esame presso le
commissioni consiliari, permette di sbloccare la situazione di stallo
urbanistico-edilizio in cui si sono venute a trovare numerose amministrazioni
lombarde sprovviste di strumento urbanistico generale e che, a seguito della
L.R. 21/2012 (c.d. “Collegato Ordinamentale 2013”), dal 1° gennaio 2013 erano
autorizzate a consentire soltanto alcuni limitati interventi.
La
novità principale della nuova legge regionale è la proroga di validità dei
vecchi PRG che conservano la loro efficacia fino al 30 giugno 2014: entro tale
data, i Comuni lombardi devono approvare il nuovo Piano di Governo del
Territorio.
Il
provvedimento introduce, inoltre, una disposizione relativa al documento di
piano, atto con validità quinquennale, sempre modificabile; si dice che il Consiglio
comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento
di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini, il Comune
provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di
inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7 della L.R.
12/2005.
E’
abrogata la disposizione che rende inapplicabile il “piano casa 2” che quindi
trova applicazione fino alla sua naturale scadenza del 31 dicembre 2013 (31
dicembre 2014 per gli interventi di edilizia residenziale sociale).
La
disciplina transitoria (art. 25) della norma lombarda per il governo del
territorio è integrata con alcune disposizioni sanzionatorie che mirano a dare
un impulso definitivo ai Comuni che non hanno ancora provveduto alla
approvazione definitiva del PGT. Le sanzioni sono differenziate a seconda della
mancata adozione o mancata approvazione del Piano e viene stabilito che:
•
i Comuni che entro il 31 dicembre 2013 non abbiano adottato il PGT, siano
esclusi dall’accesso al patto di stabilità territoriale per il 2014; per questi
il ritardo verrà anche valutato negativamente nell’indice sintetico di
virtuosità (legato all’introduzione di criteri di premialità
per i Comuni nelle politiche regionali);
•
per i Comuni che entro il 30 giugno 2014 non abbiano approvato il PGT, la
Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro 60 giorni, nomini un
commissario ad acta per il completamento della procedura di approvazione del
piano;
nei
Comuni che entro il 30 giugno 2014 non abbiano approvato il PGT, dal 1° luglio
2014 e fino all’approvazione del piano, sono consentiti i seguenti interventi:
•
nelle zone omogenee A, B, C e D, gli interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
•
nelle zone omogenee E e F gli interventi consentiti
dal vecchio PRG o da altri strumenti attuativi già consolidati;
•
gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro il 30 giugno
2014 e la cui convenzione, stipulata entro il medesimo termine, sia in corso di
validità.
La
nuova legge regionale introduce una disciplina di favore per la pianificazione
nei Comuni interessati dal sisma del maggio 2012 (ricompresi nell’elenco
allegato al D.M. dell’Economia e delle Finanze del 1/6/2012 e s.m.i.) relativa alle varianti adottate entro il 30 giugno
2014.
In
particolare, vengono sempre ammesse le varianti al PRG finalizzate a rendere
più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e delle
infrastrutture danneggiati e i relativi termini per l’approvazione sono
dimezzati. Ugualmente, le varianti al PGT che hanno le stesse finalità di cui
sopra sono approvate con dimezzamento dei termini e acquistano efficacia con la
pubblicazione nel BURL dell’avviso di approvazione definitiva (fatti salvi gli
adempimenti necessari ai fini della realizzazione del SIT).
Viene,
infine, introdotto un nuovo comma 3quinquies all’articolo 26 della L.R. 12/2005
relativo all’adeguamento dei piani: l’integrazione si è resa necessaria per
disciplinare la non possibilità, a far tempo dall’entrata in vigore della
legge, da parte dei Comuni che non hanno approvato il PGT, di procedere a
procedure di variante al PRG vigente, comunque denominate.
Tuttavia
è sempre ammessa l’approvazione di accordi di programma di cui all’articolo 6
della L.R. 2/2003, cioè quelli di interesse regionale, e dei P.I.I. (piani
integrati di intervento) di cui all’art. 92, comma 4, nonché dei progetti di
variante di cui allo sportello unico per le attività produttive e delle
varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
Conseguentemente
con l’approvazione del provvedimento saranno possibili:
•
interventi in diretta attuazione del PRG (permessi di costruire e denunce di
inizio attività);
•
accordi di programma (AdP) di rilevanza regionale in
variante (articolo 6 della l.r. 2/2003);
•
P.I.I. di rilevanza regionale in variante (articolo 92, comma 4, della l.r. 12/2005);
•
SUAP in variante (articolo 97, della l.r. 12/2005);
•
interventi in deroga previsti dalla l.r. 4/2012 (c.d.
piano casa regionale);
•
altri interventi in deroga previsti per legge.
L’articolo
3 della nuova legge regionale prevede la possibilità, a richiesta dei Sindaci,
di un supporto tecnico-operativo da parte degli uffici tecnici della Regione e
delle diverse Province per i Comuni che ancora non si sono dotati di PGT, al
fine di superare le difficoltà che hanno impedito l’approvazione fino ad oggi
del nuovo strumento urbanistico di pianificazione.
Data
l’urgenza, l’articolo 4 prevede che la legge abbia piena efficacia il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL che provvederemo a
segnalare.