OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI
AREE RISERVATE AI PARCHEGGI PER INTERVENTI SU EDIFICI STORICI
Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1995 del 12/04/2013, ha
stabilito che quando si ristruttura un edificio storico o inagibile o quando lo
si demolisce per poi ricostruirne uno nuovo si deve predisporre un’apposita
area riservata ai parcheggi.
Nella sentenza viene specificato che, nell’ipotesi di realizzazione di
un “edificio diverso” da quello preesistente, si deve rispettare l’identificazione
nel titolo edilizio dello spazio per il parcheggio. Tale regola urbanistica
vale si per gli edifici storici o inagibili, che per
quelli isolati o circondati dal verde.
Nella
fattispecie il Consiglio di Stato ha ritenuto che «in presenza del
relativo progetto presentato dagli interessati e trattandosi di una questione
che non riguarda la realizzabilità in sé dell’edificio, il Comune possa
assentire le opere nel loro complesso, qualora vi sia una integrazione
progettuale concernente la riserva di spazi da destinare a parcheggi, poiché il
richiamato art. 41 sexies della legge n. 1150 del
1942 dispone “misure quantitative degli spazi aventi tale destinazione, senza
statuire alcuna formalità in ordine alla localizzazione delle aree da
asservire, onde i parcheggi possono essere realizzati sia in luoghi esterni
all’edificio sia al suo piano terreno e perfino in aree esterne, anche se non
strettamente adiacenti al fabbricato».