GRADUATORIA DEL “QUARTO CONTO ENERGIA”: I RITARDI DELLA P.A. NON POSSONO
IMPLICARE L’ESCLUSIONE DELLA PARTE RICHIEDENTE
Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2005 del 12/04/2013 ha dato
parere di legittimità all’aggiornamento della graduatoria pubblicata sul
portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) poiché i ritardi connessi a
perplessità interpretative nel rilascio delle corrispondenti certificazioni non
possono invalidare l’attività del soggetto titolare dell’impianto.
Nel caso specifico, un’impresa aveva presentato nei termini utili la
domanda di attestazione al fine di accedere al Quarto Conto Energia, ma
l’impianto era stato escluso dalla graduatoria.
Il CdS ha sottolineato che, «una volta che il titolare dell’impianto abbia
tempestivamente proposto al Comune competente, nel rispetto del termine utile
per presentare la domanda per l’accesso ai benefici economici di cui al d.m. 5 maggio 2011, richiesta di attestazione della
idoneità del titolo edilizio relativo all’impianto fotovoltaico in oggetto, ai
sensi dell’art. 1 lett. c) dell’allegato 3-A del d.m. 5 maggio 2011, eventuali ritardi della Amministrazione
comunale connesse a perplessità interpretative della disposizione appena
richiamata, riguardo alla stessa competenza del Comune a rilasciare tal genere
di attestazioni, non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica
della parte privata».
Di
conseguenza lo stesso Consiglio ha affermato che «in una logica di
leale collaborazione tra le parti, il GSE, verificata la presentazione della
domanda di attestazione da parte dell’appellante nel rispetto dei termini per
accedere al quarto conto energia, avrebbe potuto fissare un termine
all’appellante perché questi provvedesse ad integrare la documentazione (anche
al fine di consentire allo stesso appellante di rappresentare compiutamente al
Comune le ragioni poste a base della necessità di acquisire la documentazione
in tempo utile a conseguire i benefici del “quarto conto energia”)».