L’EFFICACIA del DURC NON E’ LIMITATA AL SINGOLO APPALTO
Sono illegittime le circolari INPS, INAIL e del
Ministero del Lavoro che limitano l’utilizzo
del DURC alle specifiche gare di appalto per le quali il documento viene
emesso. In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato con l’Ordinanza
del 23/04/2013, n. 1465. Questa la conclusione cui sono pervenuti i giudici di
Palazzo Spada.
Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di regolarità
contributiva nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, infatti, il
Consiglio di Stato specifica che: «alla contestata efficacia probatoria della
documentazione, non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la
partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto,
mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare
INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del
lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145),
invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere
considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem».
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 2413 del 2013,
.
. . . omissis . . .
per
la riforma
dell’ordinanza
cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 01416/2013, resa tra le
parti,
.
. . . omissis . . . .
-
osservato in via preliminare . . . .
-
rilevato comunque, . . . . .
-
considerato in particolare, quanto alla contestata efficacia probatoria di tale
documentazione, che non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per
la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di
appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella
circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del
Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre
2010, n. 145), invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo
essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem (cfr., sul punto, Cons.
St., sez. VI, 18.12.2012, n. 6487);
-
rilevato, inoltre, che non sussistono nemmeno, sulla base della documentazione
in atti, elementi tali da far ritenere il mutamento soggettivo dell’a.t.i. aggiudicataria dell’appalto in riferimento alle
quote di riparto;
-
ritenuto, infine, che la novità e la complessità delle questioni trattate
impongono la totale compensazione delle spese inerenti alla presente fase
cautelare tra le parti;
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello
(Ricorso numero: 2413/2013).