DETRAZIONE DEL 55% - MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
(C.M.
13/E/2013)
Il
mancato invio della documentazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei
lavori, previsto ai fini della detrazione del 55%, può essere sanato
trasmettendo quanto richiesto entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile (cd. “remissione in bonis”).
Questo
il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9
maggio 2013, n.13/E nelle risposte a quesiti riguardanti, tra l’altro,
l’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ad oggi applicabile alle
spese sostenute fino al 30 giugno 2013[1].
In
merito, l’ANCE è intervenuta nelle competenti sedi per sollecitare la proroga
ed il potenziamento della detrazione.
In
particolare, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riferimento a diverse
ipotesi relative al mancato invio della documentazione riferita alla tipologia
di interventi eseguiti (scheda informativa e, ove richiesto, attestato di
qualificazione energetica)[2] che, come noto, deve essere trasmessa all’ENEA,
attraverso l’apposito canale informatico, entro 90 giorni dalla fine dei
lavori[3].
Al
riguardo, la C.M. 13/E/2013 si è pronunciata in merito ai seguenti aspetti:
Lavori eseguiti nel 2012 e 2013[4]
In
merito, viene chiarito che, in caso di intervento pluriennale, i lavori possono
concludersi anche oltre il 30 giugno 2013, nel presupposto che tale data
costituisce il termine ultimo per sostenere le spese detraibili, mentre non si
riferisce alla conclusione dei lavori.
In
ogni caso, resta fermo il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori per
l’invio della documentazione all’ENEA;
Lavori conclusi nel 2012 e spese sostenute nel 2013 non indicate nella
scheda informativa
Sotto
tale profilo, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo i chiarimenti della C.M.
21/E/2010 conferma che, in caso di ulteriori spese relative al medesimo
intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa, è
possibile rettificare tale circostanza inviando una nuova comunicazione,
comprensiva di tutte le spese, «non oltre il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in
detrazione».
In
particolare, nell’ipotesi di spese sostenute anche nel 2013, la rettifica della
scheda informativa deve essere effettuata entro il 30 settembre 2014 (termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello Unico - relativa
al periodo d’imposta 2013);
Mancato invio tempestivo della documentazione e “remissione in bonis”
Al
riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che al mancato invio della
documentazione all’ENEA entro il predetto termine di 90 giorni dalla fine dei
lavori si può rimediare attraverso l’istituto della “remissione in bonis”[5].
In
sostanza, non decade dall’agevolazione[6] il contribuente, in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa, che:
-
invia la documentazione «entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile» (ossia, la prima dichiarazione dei redditi che scade dopo
il decorso dei 90 giorni)[7];
-
versa la sanzione minima di 258 euro, in assenza di contestazioni relative alla
violazione.
In
tal ambito, la C.M. 13/E/2013 chiarisce, altresì, che la “remissione in bonis” può essere utilizzata anche nelle ulteriori ipotesi
seguenti (ferma restando l’osservanza di tutte le condizioni stabilite per
l’utilizzabilità di tale rimedio):
-
annullamento della trasmissione della scheda informativa
Al
riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nel precisare che le richieste di detrazione
annullate[8] non possono ritenersi valide, ammette la possibilità di ripetere
l’invio della scheda informativa (entro l’originaria scadenza dei 90 giorni,
ovvero entro la prima scadenza utile), consentendo, così, al contribuente di
non perdere l’agevolazione;
-
corretta compilazione ma mancato invio della scheda informativa
In
merito, la C.M. 13/E/2013 chiarisce che se la scheda informativa è stata
correttamente compilata ma non inviata, la richiesta di detrazione si considera
valida solo se la mancata trasmissione è dovuta a problemi tecnici del sistema
informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA.
In
ogni caso, è possibile procedere ad un nuovo invio secondo le predette regole
della “remissione in bonis”.
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[1]
Ai sensi dell’art.11, co.2, del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni,
nella legge 134/2012. Si ricorda che la misura della detrazione (da 30.000 euro
a 100.000 euro) è differenziata in funzione della tipologia di intervento
eseguito. Inoltre, dal 2012, il beneficio è stato esteso agli interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.
[2]
L’attestato di qualificazione energetica è richiesto nell’ipotesi di esecuzione
di interventi di “riqualificazione energetica globale”, nonché per interventi
sulle strutture opache orizzontali e verticali dell’edificio. L’attestato non è
necessario, invece, in caso di sostituzione di infissi in singole unità
immobiliari e di installazione di pannelli solari, nonché per la sostituzione
dell’impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione (cfr. art.5,
co.4-bis, D.M. 19 febbraio 2007).
[3]
Si ricorda che la fine dei lavori coincide con la data del collaudo dell’opera
realizzata. Per lavori che non richiedono il collaudo, invece, la fine dei lavori
viene certificata dal soggetto che li esegue, ovvero dal tecnico abilitato, non
essendo sufficiente, a tal fine, una semplice autocertificazione del
contribuente (cfr. R.M. 244/E/2007 e C.M. 21/E/2010).
[4]
Per completezza, si ricorda che per i lavori eseguiti in più periodi d’imposta,
è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, una specifica
Comunicazione, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i
lavori sono iniziati. Tale adempimento non è, tuttavia, necessario in mancanza
di pagamenti nell’anno, anche se i lavori sono di durata pluriennale (cfr.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, n.57639).
[5]
Tale possibilità è stata introdotta dall’art.2, co. 1, del D.L. 16/2012,
convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012 (cfr. C.M. 38/E/2012).
La
disposizione stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali
necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il
contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero
assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che:
-
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
-
effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione fiscale utile;
-
versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, di cui all’art.11,
co.1 del D.Lgs. 471/1997, mediante F24 (è esclusa la
possibilità di compensazione);
-
la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate
attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto
formale conoscenza.
[6]Per
completezza, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella medesima C.M.
38/E/2012 ha ritenuto applicabile la “remissione in bonis”
anche nell’ipotesi di mancato invio tempestivo della Comunicazione per i lavori
pluriennali (che non comporta decadenza dall’agevolazione), che può essere
tramessa all’Agenzia delle Entrate entro il termine della prima dichiarazione
utile successiva all’inadempimento, mediante il pagamento della sanzione minima
di 258 euro (cfr. anche la precedente C.M. 21/E/2010).
[7]
Ad esempio, in caso di scadenza dei 90 giorni il 30 giugno 2013, l’invio può
essere eseguito entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi per il 2012 (ferma restando la fruibilità del
beneficio, per le spese sostenute nel 2013, con la dichiarazione dei redditi da
presentare nel 2014).
In
caso di scadenza dei 90 giorni oltre il termine del 30 giugno, l’invio può
essere effettuato entro il 30 settembre 2014 (che costituisce il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta
nel quale l’adempimento è stato omesso).
[8]
Ad opera del beneficiario, ovvero del tecnico abilitato.