IMU E TARES - CHIARIMENTI
(Circolare
n. 1/DF del 29 aprile 2013)
TARES
Con
riferimento al nuovo tributo comunale rifiuti e servizi (TARES - introdotto
dall’art.14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge
214/2011 e operante già dal 1° gennaio 2013[2]), alla luce delle modifiche
introdotte dall’art. 10, commi 2 e 3 del D.L. 35/2013, la Circolare 1/DF/2013
ha fornito i seguenti chiarimenti relativamente a:
Numero rate e scadenze
I
Comuni possono anticipare il versamento della prima rata rispetto all’attuale
scadenza di luglio e posticipare quello relativo all’ultima rata rispetto alla
scadenza di ottobre.
In
merito, la Circolare evidenzia che se i Comuni non modificano, con propria
delibera, la scadenza ed il numero delle rate della TARES, il termine per il
versamento della prima rata resta fissato a luglio 2013[3], mentre l’ultima
rata scadrà ad ottobre 2013.
Sul
punto, si ricorda che, a tutela del contribuente, la suddetta delibera di
rideterminazione delle scadenze deve essere pubblicata sul sito internet
istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima della data del versamento.
A
tal riguardo, la Circolare 1/DF/2013 ha evidenziato che detta deliberazione
può, comunque, essere adottata anche nelle more della regolamentazione comunale
del nuovo tributo[4].
Modalità di pagamento
Al
riguardo, solo per l’anno 2013, i Comuni, per le prime due rate della TARES,
possono inviare ai contribuenti i bollettini di c/c precompilati per il
versamento dei previgenti tributi TARSU/TIA, ovvero indicare altre modalità di
pagamento già in uso per questi ultimi.
A
parere del Dipartimento, ciò implica che, in termini di importo delle rate del
nuovo tributo, i Comuni possono scegliere se:
-
far pagare le prime rate della TARES sulla base degli importi relativi all’anno
2012 stabiliti per la TARSU/TIA ed utilizzare le relative modalità di pagamento
già in uso durante il 2012[5];
-
oppure, utilizzare gli strumenti di pagamento precompilati già in uso, ma con
gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES, qualora abbiano
già regolato il nuovo tributo.
Ultima rata e maggiorazione
L’ultima
rata del 2013 della TARES andrà determinata, a saldo, sulla base dei nuovi
importi della TARES deliberati dai Comuni e, contestualmente, dovrà essere
versata la maggiorazione di 0,30 euro (cd. “TARES servizi”).
In
tale ipotesi, il pagamento potrà essere fatto esclusivamente attraverso il
modello F24 o il bollettino di c/c postale, in corso di predisposizione,
previsto per la TARES[6].
A
tal riguardo la Circolare, nel ricordare che la maggiorazione di 0,30 euro deve
essere pagata contestualmente all’ultima rata della TARES, evidenzia come la
scadenza del versamento della suddetta maggiorazione, potrà essere anticipata o
posticipata rispetto al mese di ottobre, vista la possibilità per i Comuni di
modificare tali termini.
Inoltre,
per l’anno 2013, il gettito relativo alla maggiorazione di 0,30 euro è
riservato allo Stato e, a tal proposito, la Circolare 1/DF/2013 precisa che, ai
Comuni, è preclusa la possibilità di aumentare la medesima fino a 0,10 euro.
Esenzione da TARES per le aree pertinenziali e accessorie
In
conformità alla disciplina della previgente TARSU, sono state ampliate le
fattispecie di esenzione dal nuovo tributo anche alle aree pertinenziali ed
accessorie a locali tassabili a destinazione anche non abitativa[7].
Come
precisato dal Dipartimento, sono pertanto da assoggettare alla TARES solo le
superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili:
-
le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili
abitazioni,
-
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle
civili abitazioni,
-
le aree comuni condominiali (nei limiti previsti dalla norma) e le aree adibite
a verde.
IMU
Con
riferimento alla disciplina dell’IMU, la Circolare 1/DF/2013 offre dei
chiarimenti in merito alle novità introdotte dall’art.10, comma 4 del D.L.
35/2013, riguardo a:
Dichiarazione IMU
Sul
punto, la lett. a), del comma 4, dell’art. 10 del
D.L. 35/2013 ha previsto che il termine di presentazione della dichiarazione
IMU, quando dovuta, viene spostato, dagli attuali 90 giorni successivi alla
data in cui ha avuto inizio il possesso (o si sono verificate variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta), al 30 giugno dell’anno successivo.
In
merito, la Circolare 1/DF/2013 ha precisato che il nuovo termine di
presentazione della dichiarazione IMU produce effetti anche per l’anno 2012.
Pertanto, se l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso del 2012, la
dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2013.
A
tale riguardo, secondo il documento di prassi, la nuova scadenza del 30 giugno
2013 renderebbe più semplice l’applicazione della disciplina del ravvedimento,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997[8].
In
pratica, con un esempio concreto relativo alle possibili violazioni commesse
nel corso del 2012 e delle relative sanzioni applicate in misura ridotta in
forza del ravvedimento operoso, la Circolare precisa che:
-
in caso di ritardato od omesso versamento dell’IMU 2012, la sanzione è ridotta
del 3,75%[9], se il pagamento avviene entro il 30 giugno 2013 (ossia entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è
commessa la violazione)[10];
-
in caso di omessa dichiarazione relativa all’IMU 2012, la sanzione è ridotta a
5 euro[11], se la dichiarazione viene presentata entro il 30 settembre 2013[12]
(ovvero entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della
dichiarazione, fissata al 30 giugno 2013);
-
in caso di omesso versamento dell’imposta dovuta per il 2012 e omessa
presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno 2013, i contribuenti
potranno sanare la loro posizione entro il 30 settembre 2013, beneficiando
della riduzione delle sanzioni al 10%[13] dell’IMU dovuta[14].
Tuttavia
quest’ultima possibilità, anche se concede al contribuente ulteriori 90 giorni
di tempo per regolarizzare la posizione relativa ai versamenti, è meno
vantaggiosa rispetto alla scelta di effettuare due distinti ravvedimenti
(ovvero quello per l’omesso versamento entro il 30 giugno 2013, versando la
sanzione del 3,75% e quello per l’omessa presentazione versando la sanzione di
5 euro).
Deliberazioni e versamenti IMU
Dal
2013, la delibera che fissa le aliquote e le detrazioni nonché il regolamento IMU,
devono essere pubblicate sull’apposito sito informatico[15] (www.finanze.it),
con effetti costitutivi fin da tale momento.
L’efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico, con conseguenti effetti anche sul calcolo dell’imposta dovuta.
A
quest’ultimo riguardo, infatti, i contribuenti:
-
per il calcolo della prima rata, devono tener conto delle delibere pubblicate
entro il 16 maggio di ciascun anno d’imposta. In tale ipotesi i Comuni devono
inviare delibere e regolamenti, per la pubblicazione nel sito informatico del
MEF, entro il 9 maggio;
-
per il calcolo della seconda rata, devono tener conto delle delibere pubblicate
entro il 16 novembre di ciascun anno d’imposta. In questo caso, la trasmissione
degli atti da parte dei Comuni dovrà avvenire entro il 9 novembre.
La
Circolare 1/DF/2013 precisa, inoltre, che le delibere pubblicate entro il 16
novembre retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento e producono i
loro effetti per l’intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata.
Sul
punto si ricorda che, l’art. 10, comma 4, lett. b),
del D.L. 35/2013 stabilisce che:
-
in caso di mancata pubblicazione della delibera, per l’anno in corso, entro il
16 maggio, il versamento della prima rata IMU, va effettuato in misura pari al
50% dell’imposta calcolata sulla basedell’aliquota e
della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
-
in caso di mancata pubblicazione della delibera, per l’anno in corso, entro il
16 novembre, varranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di
riferimento ovvero, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.
--------------------
[1]
Il Provvedimento è ora all’esame del Parlamento per la relativa conversione in
legge (n. 676 A/C).
[2]
Come noto, la nuova imposta si applica in base a 2 componenti:
a.
una tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti in relazione alla
superficie dell’immobile (cd. “TARES rifiuti”);
b.
una maggiorazione della tariffa, pari a 0,30 euro a metro quadro di superficie
(aumentabile fino a 0,40 euro, con graduazione in ragione della tipologia di
immobile ed alla zona di ubicazione) che va a finanziare i servizi indivisibili
del Comune (ad es. illuminazione, sicurezza- cd. “TARES servizi”).
[3]
In questo caso, si applicheranno le modalità operative indicate dall’art. 14,
comma 35, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni nella legge
214/2011.
[4]
Così come stabilito dall’art. 10, comma 2, lett. a)
del D.L. 35/2013.
[5]
A tal riguardo, la Circolare chiarisce che, qualora i Comuni utilizzino gli
strumenti di pagamento già in uso nel 2012, non possono addebitare gli importi
dell’addizionale ex-ECA (addizionale per l’integrazione dei bilanci di
assistenza), in quanto dal 1° gennaio 2013 sono stati soppressi, non solo tutti
i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche la suddetta
addizionale, ai sensi dell’art. 14, comma 46, D.L 201/2011.
[6]
Sul punto, la Circolare 1/DF/2013 precisa che, qualora i Comuni abbiano
previsto il pagamento della TARES in sole due rate, la seconda (ossia l’ultima
rata) dovrà essere pagata necessariamente mediante modello F24 o bollettino di
c/c, in via di predisposizione, previsti per il nuovo tributo.
[7]
In particolare, l’art. 10 comma 3 del DL 35/2013
ha sostituito il comma 4 dell’art.14 del DL 201/2011, che attualmente prevede
che “Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative,
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute
o occupate in via esclusiva.”. Precedentemente a tale modifica, invece,
l’esenzione riguardava le sole aree scoperte pertinenziali e accessorie ad
abitazioni e le aree condominiali non detenute in via eclusiva.
[8] Ovvero la possibilità, per l’autore della violazione,
di rimediare spontaneamente all’omissione o all’irregolarità tributaria
commessa, fruendo di una riduzione della sanzione amministrativa.
[9]Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
471/1997, in caso di mancato versamento delle imposte entro il termine previsto
dalla legge, la sanzione amministrativa è pari al 30% di ogni importo non
versato. In tal caso, a fronte del ravvedimento operoso, la sanzione verrà
diminuita ad un ottavo del minimo (ovvero un ottavo del 30%, pari a 3,75%),
qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
[10] In tal caso, sono dovuti anche gli interessi del
2,5% annuo da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi giorni di
ritardo.
[11] Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
504/1992, in materia di sanzioni ed interessi applicabili all’IMU, in caso di
omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa
si applica dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro. Anche
in questo caso, applicando la disciplina del ravvedimento operoso, la sanzione
verrà diminuita ad un decimo del minimo (ovvero un decimo di 51 euro, che
risulta pari a 5 euro), qualora la dichiarazione venga presentata entro i 90
giorni successivi alla scadenza “ordinaria” fissata dalla legge.
[12] In quanto il 28 settembre 2013 cade di sabato.
[13] Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.
c) del D. Lgs. 472/1997.
[14] Anche in tal caso, sono dovuti anche gli interessi
del 2,5% annuo da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi giorni di
ritardo.
[15] Le delibere ed il regolamento devono essere
preventivamente inseriti nel Portale per il federalismo fiscale, ai fini della
pubblicazione sul predetto sito internet (cfr. l’art.1, co.3, del D.Lgs. 360/1998 ed il D.M. 31 maggio 2002). Sul punto, la
Circolare 1/DF/2013 precisa che non sono ammesse altre forme di trasmissione
(quali ad esempio la posta elettronica, la posta certificata il fax, ecc.).