APPALTI
PUBBLICI - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DELL'APPALTATORE PER VIZI DI
PROGETTAZIONE DENUNCIATI
(Cass.
Civ. Sez. II, 26/7/1999 n. 8075)
L'appaltatore,
anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a
rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di
ingerenza del committente; tale responsabilità, con il conseguente obbligo
risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di
progettazione o direzione dei lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non
lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il
proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo
riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecniche da lui
esigibili nel caso concreto; in tale ipotesi la responsabilità dell'appaltatore
può concorrere, là dove gli errori di progettazione e direzione gli siano
imputabili e si tratti di vizi facilmente riconoscibili anche da un profano, ed
è esclusiva qualora la sua ingerenza o quella del direttore dei lavori abbiano,
per previsione contrattuale, escluso ogni potere di iniziativa e valutazione
critica dell'appaltatore, relegandolo nella posizione di nudus minister. (Nella
specie, la Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva
affermato la responsabilità esclusiva dell'appaltatore per il cedimento della
copertura di un edificio realizzata, in essenza di divieti contrattuali di
iniziativa, nonostante l'inidoneità delle strutture d'appoggio e la mancata
esecuzione a cura del committente di opere ritenute necessarie ed espressamente
richieste dall'appaltatore medesimo).