RIMBORSO CARENZA INFORTUNI
Si ricorda alle imprese associate
che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei
primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario allegare all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento. Si rammenta inoltre che le richieste di
rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio
e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno
essere esaminate. Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali
chiarimenti e per la consegna della
documentazione illustrativa.