SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/08 - VALIDITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
DELL’AVVENUTA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Si rammenta che a seguito dei
chiarimenti giunti dal Ministero del Lavoro, il 31/05/13 è cessata la validità
dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi di cui potevano
avvalersi le imprese fino a 10 lavoratori in vece di redigere il documento di
valutazione dei rischi (DVR).
Entro la medesima scadenza dunque,
i datori di lavoro dovevano provvedere alla redazione del documento di
valutazione dei rischi, utilizzando a tale fine le procedure standardizzate
approvate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.
A tal proposito si segnala che l’Ance ha
predisposto una procedura sulla cui base è possibile
effettuare la valutazione dei rischi nelle imprese edili e la cui applicazione
consente alle imprese di costruzioni di elaborare il documento di valutazione
dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (DVR), di cui agli
articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs.
81/08.
La procedura è ispirata al volume
“La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”, elaborato dal CPT di
Torino e già in uso presso molte imprese associate ed è applicabile a tutte le
tipologie di aziende che effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs.
81/08.
Sebbene il processo nella sua
interezza sia ancora in fase di perfezionamento, la procedura indicata è valida
e efficacemente utilizzabile dalle imprese.
La documentazione operativa, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente
(disponibile in allegato alla presente circolare col titolo “Procedura per la
valutazione dei rischi in edilizia”) si compone di una prima parte recante le
istruzioni operative per la redazione del DVR, e di una seconda
parte che contiene la modulistica.
Inoltre, sempre in allegato, sono
disponibili tutti gli altri materiali di supporto utili per la compilazione del
DVR.
La scadenza di cui sopra non riguarda le
aziende fino a 10 lavoratori che avessero già redatto un
documento di valutazione dei rischi (non avvalendosi, quindi, della facoltà di
autocertificazione). Infatti, con interpello n. 7 del 22/11/2012 il Ministero
del lavoro ha chiarito che dette aziende non sono tenute a rielaborare necessariamente il DVR secondo le procedure standardizzate, fermi
restando gli obblighi di aggiornamento nelle ipotesi previste dall’art. 29 del
D. Lgs.
81/2008 (nei casi di modifiche del processo produttivo/di organizzazione lavoro
significative, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica/prevenzione/protezione, o a seguito di infortuni significativi, o nei
casi in cui gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità).
Infine si sottolinea che pur non essendo di particolare, difficile applicazione, la procedura richiede notevole attenzione in quanto
le indicazioni che si succedono devono in molti casi essere adattate alla
situazione dell’azienda ed alle caratteristiche della propria attività ed
organizzazione.