SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/08 - MINISTERO
DEL LAVORO - COORDINATORI
PER LA SICUREZZA - REQUISITI - REDAZIONE DEL PSC IN
SITUAZIONI DI EMERGENZA - INTERPELLI N. 2/2013 E N.
3/2013
Si informa che con interpello n. 2
del 2013, il Ministero del Lavoro si è pronunciato in merito ai requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione (CSP) e del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori (CSE), in particolare riguardo alla
documentazione che il coordinatore deve possedere per comprovare il periodo di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, comma
1, lettere a), b) e c), del D.Lgs.
81/08.
Nell’istanza di interpello è stato formulato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
seguente elenco di attività, svolte con riferimento a cantiere temporanei o
mobili, ritenute idonee a soddisfare tale requisito, chiedendo se fossero
coerenti con le finalità normative:
- attività
di direttore di cantiere, di capo cantiere, attività di capo squadra, di
direttore dei lavori, di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai
soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente
la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile
d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei
lavori;
- attività di datore di lavoro di
impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre
attività di cui ai punti precedenti.
A tal riguardo il Dicastero si è
espresso confermando che tutte le suddette attività, svolte con riferimento ai
cantieri temporanei o mobili come definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. 81/2008, sono coerenti con le finalità
normative. Nell’Interpello n. 3/2013, il Ministero del Lavoro si è espresso
invece circa la corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs.
81/2008, ai sensi del quale le disposizioni sul Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC), laddove previsto, “non si applicano ai lavori
la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o
per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi
essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di
comunicazione”.
A tal riguardo la Commissione si è
espressa rimarcando che i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali quali, ad esempio,
quelli relativi all’erogazione di acqua, elettricità, gas e reti informatiche,
possano essere effettuati senza l’obbligo di redigere il PSC a condizione che
essi siano lavori necessari a fronteggiare un’emergenza nella
erogazione o comunque garantire la continuità dell’erogazione degli stessi
servizi alla popolazione, la cui interruzione determina l’insorgere di
un’emergenza.
In questo senso l’articolo 100, comma 6,
del D.Lgs.
81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto
per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire
incidenti imminenti.