INPS
- INAIL -TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO
E MISURA SANZIONI CIVILI DALL’ 8 MAGGIO 2013
La Banca Centrale Europea ha
fissato, nella misura dell’0,50% a decorrere dall’8 maggio 2013, il
Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del
tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti
contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione al citato
provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con
circolare n. 74 del 7 maggio 2013 e con circolare n. 23 dell’8 maggio scorso,
hanno reso noto che, con decorrenza 8 maggio 2013, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o
ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano
essere:
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al
differimento del termine di versamento dei contributi
l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 6,50% (Tasso
Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione
relativa al mese di maggio 2013.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 6,50% a decorrere dalle rateazioni concesse dall’ 8
maggio 2013 sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni civili
La misura delle sanzioni civili, ai
sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dall’ 8 maggio
2013 è così determinata:
- nel caso di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 6 % in ragione d’anno (la
sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dovuto);
- nel caso di evasione connessa a
denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è
pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo
dovuto;
- nel caso di inadempienze
derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 6 % in ragione d’anno
(la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).
Sanzioni ridotte in caso di
procedure concorsuali
In caso di procedure concorsuali,
tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura
dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012, la misura della sanzione
ridotta:
- nell’ipotesi prevista dal comma
8, lett. a)
dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari al’2,50%;
- nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b)
dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari allo 0,50% maggiorato di due punti
percentuali, ossia pari al 2,50%.