APPALTI
PUBBLICI - NON NECESSITA L'AUTENTICA DELLA FIRMA PER LE AUTOCERTIFICAZIONI
ATTESTANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(Tar
Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, Sentenza 27-28 ottobre 1999 n.
1376)
"La
mancata autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese ai sensi della legge
4 gennaio 1968 n. 15 per attestare il possesso dei requisiti di capacità
giuridica ed economico-finanziaria per partecipare a gare di appalto di lavori
pubblici, ancorchè richiesta a pena di esclusione, non può costituire motivo
per l'estromissione dal procedimento a evidenza pubblica, perché il generale
obbligo di autentificazione di firma apposta in calce alle autocertificazioni è
venuto meno per effetto di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 10 e 11,
della legge 16 giugno 1998 n. 191, che ha consentito di sostituire
l'autentificazione di firma con l'allegazione di una copia fotostatica del documento
d'identità del sottoscrittore."
Fatto
Con
ricorso notificato in data 30 settembre e 4 ottobre 1999, le società COSMAR,
TAMPIERI e COFOR chiedono l'annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione,
provvisoria e definitiva, dei lavori di realizzazione di residenze per studenti
universitari e relativi servizi, dell'importo a base d'asta di L.
14.284.667.000 disposto a favore della costituenda associazione tra le imprese
CHIODI e CISE.
Deducono a sostegno del proprio gravame che
le imprese aggiudicatarie dovevano essere escluse dalla gara, in quanto avevano
presentato le dichiarazioni richieste dalla lettera di gara ai punti B),
inerenti l'assenza di misure di prevenzione, F), sostitutiva del certificato
del casellario giudiziale, G), sostitutiva dei certificati dei carichi pendenti
ed H), sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle imprese e
contenente pure l'attestazione circa l'insussistenza di procedure fallimentari,
in modo non conforme alla disciplina degli artt. 4, 20 e 26 L. 15/68, così come
prescritto dalla stessa lettera di gara a pena di esclusione, e cioè senza
l'autenticazione della sottoscrizione.
Si
costituisce l'ente appaltante, assumendo la legittimità del proprio operato per
le ragioni già esplicitate dalla Commissione nella seduta del 29/7/1999, ossia
rilevando che l'espressione utilizzata nella lettera di gara, secondo cui le
dichiarazioni in questione devono essere rese ai sensi degli artt. 4, 20, 26
della L. n. 15/68, può essere interpretata in modo tale da fare ritenere
conformi alla lettera di gara anche le dichiarazioni che siano rese ai sensi
delle successive modifiche legislative di tali disposizioni, quali le c.d.
"leggi Bassanini".
Si
costituisce anche la controinteressata CHIODI, in proprio e nella qualità di
capogruppo dell'associazione aggiudicataria dei lavori, resistendo con
articolate argomentazioni e proponendo anche ricorso incidentale, ritualmente
notificato.
All'udienza
camerale del 23/10/1999 veniva discussa la domanda di sospensione dei
provvedimenti impugnati.
Diritto
Il
Tribunale ritiene di poter definire immediatamente il giudizio nel merito con
motivazione in forma abbreviata, secondo quanto prescritto dall'art. 19 L.
23/5/1997 n. 135.
Il
ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
Il
rinvio operato dalla lettera di gara alle norme della L. 4/1/1968 n. 15, e
segnatamente agli artt. 4,20 e 26, deve intendersi come un richiamo indicativo
(e non puntuale e tassativo) alle disposizioni sulla produzione di documenti e
alla pubblica amministrazione, necessariamente contenente un rinvio dinamico al
quadro complessivo della normativa sulla semplificazione dell'attività
amministrativa.
Se
così non fosse, infatti, da un lato non si capirebbe il rinvio all'art. 4, che
si occupa solo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, laddove
invece l'autocertificazione viene ammessa dalla committente per fatti o
situazioni che, ai sensi della L. n. 15/68 non sono oggetto di atti di
notorietà, quale l'iscrizione in albi, di cui infatti si occupa il precedente
art. 2 L. n. 15/68 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, o le
certificazioni del casellario, da ricomprendere piuttosto nella disciplina
dell'art. 3 sulle dichiarazioni temporaneamente sostitutive.
Dall'altro,
poichè il generale obbligo di autenticazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà è sicuramente venuto meno, anche nella
materia che qui ci occupa, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 127/97
e della L. n. 191/98 (come chiarito dalle circolari Miacel 14/98 e 2/99) una
siffatta prescrizione, se interpretata nel senso che la mancanza di
autenticazione debba condurre all'esclusione dell'offerente si porrebbe su un
piano di rigido formalismo, assolutamente in contrasto con la giurisprudenza
decisamente prevalente in materia, cui il Collegio non ha ragione di
discostarsi, che afferma la necessità di interpretare le clausole del bando
ispirandosi al canone della più ampia partecipazione, e cioè nel senso più
favorevole ai destinatari e meno favorevole alle formalità inutili,
privilegiando sempre interpretazioni della normativa concorsuale che, anzichè
sancirne tout court l'illegittimità, ne assicurino la conformità ai principi
dell'ordinamento (Cons. St., VI, 22/5/1998, n. 801; Cons. St., IV, 4/3/1998 n.
226; Tar Reggio Calabria, 11/1/1997 n. 7; espressamente sulla illegittimità di
un provvedimento di esclusione da una gara per omessa autenticazione delle
sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o di
certificazioni, Tar Marche, 26/2/1999 n. 176).
Nè
quanto fin qui sostenuto sembra superabile con l'assunto della non rilevanza
penale delle dichiarazioni senza l'ammonizione da parte del pubblico ufficiale
sulle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, in primo luogo perchè il
predetto elemento dell'ammonizione da parte del pubblico ufficiale è estraneo
alla vicenda concorsuale, tanto che più volte la giurisprudenza ha affermato il
principio che la mancata menzione dell'ammonizione non vizia l'autenticazione (vd.
Tar Sicilia, 28/1/1998 n. 73; Tar Sardegna 16/1/1998 n. 39) e secondariamente
perchè la condotta tenuta dal dichiarante, ove si accerti che quanto dichiarato
non risponde a verità, non sarebbe certamente immune da conseguenze penali.
D'altronde,
anche a voler interpretare in modo letterale le più volte richiamate norme
della lettera di gara la conseguenza non sembra possa essere quella invocata
dalle ricorrenti, e cioè l'esclusione delle imprese CHIODI e CISE, ma piuttosto
l'invito alla regolarizzazione della dichiarazione incompleta, che non avrebbe
violato la par condicio fra i concorrenti, in quanto non incidente sul
contenuto della dichiarazione, e che certamente l'EDIS avrebbe potuto disporre
come correttivo all'eccessivo rigore delle forme, applicabile anche nelle
ipotesi in cui il bando le prescriva a pena di esclusione (cfr., sulla
regolarizzazione proprio con riferimento al caso di omessa autenticazione,
Cons. St., VI, 30/1/1998 n. 120 che ha confermato Tar Reggio Calabria, 3/1/1997
n. 1).
L'infondatezza
del ricorso principale esenta ovviamente il Collegio dall'esame di quello
proposto in via incidentale.
Ricorrono
giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese
della lite.
P.Q.M.
Visto
l'art. 19 L. n. 135/97 il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria -
Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso
n. 1428/99 R.G. lo respinge.