INPS - RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - INTERESSI DI MORA - CIRCOLARE N. 68/2013
Si informa che l’Inps ha segnalato che, a decorrere dal 1° maggio 2013, il tasso degli interessi di mora da applicare in caso di
raggiungimento del tetto delle sanzioni civili, previsto nelle ipotesi di
omissioni o evasioni contributive, è fissato nella misura del 5,2233% in
ragione d’anno
Infatti l’art. 30 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall’art. 14, comma
1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, prevede l’applicazione degli interessi di
mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla data di notifica della cartella e sino alla data di
pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari
attivi.
A seguito di quanto disposto dalle norme
relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della
Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 4, 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la misura del citato interesse di mora viene
fissata con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, si informa che l’Inps, con circolare n. 68 del 30 aprile
2013, ha segnalato che l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento prot. 2013/27678 del 4 marzo 2013, ha stabilito l’inserimento della misura
degli interessi di mora per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo dal 4,5504% al 5,2233% in ragione d’anno. Tale
variazione decorre dal 1° maggio 2013.
La predetta Direzione Generale rimarca che, ai sensi dell’art. 116,
comma 9, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure indicate
dal comma 8 dello stesso articolo, alle lettere a) e b), per i casi di morosità
e di evasione contributiva, senza che si sia provveduto all’integrale
versamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano
gli interessi di mora di cui al menzionato art. 30 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1973.
A norma dell’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000, i soggetti che
non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi
dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il
cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali, con il
limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (lettera a));
- in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie
omesse o non conformi al vero (cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con
l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate), al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il limite
massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge.
Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente
impositore e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento
dei contributi o premi, sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia
medesima, è dovuto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari
al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite
massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro
la scadenza di legge (lettera b)).
Pertanto, anche per questa
fattispecie trova applicazione, a partire dal 1° maggio 2013, la nuova misura
dell’interesse di mora.