INPS
- SVOLGIMENTO ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE - GESTIONE
SEPARATA - ATTIVITA’ PREVALENTE - CIRCOLARE N. 78/2013
Si informa che circolare n. 78 del
14 maggio 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Inps anche sul sito del
Collegio in calce alla presente, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito al regime contributivo applicabile nei confronti dei
soggetti che esercitano contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che
comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, di cui all’art. 2,
comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ed una attività di
natura imprenditoriale, compresa fra quelle iscrivibili alla Gestione dei
commercianti o degli artigiani.
In via preliminare, la menzionata
circolare ricorda che l’art. 1, comma 208, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662, stabilisce che i soggetti i quali esercitino
contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la
loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Inps decidere sulla
iscrizione del titolare nell’assicurazione corrispondente all’attività
prevalente.
In sede di applicazione di tale norma, l’Istituto ha ritenuto che per attività autonome,
soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi soltanto
quelle che abbiano natura imprenditoriale, cioè definibili - ai sensi dell’art.
2195 del Codice civile - come attività economiche organizzate ed
esercitate professionalmente dall’imprenditore, al fine della produzione o
dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.
Pertanto, l’applicazione del
criterio della prevalenza è stata esclusa dall’Inps relativamente alle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che
rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
Nelle ipotesi di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di
natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione separata, l’INPS ha quindi proceduto (in presenza
dei rispettivi requisiti) alla imposizione contributiva nell’ambito di entrambe
le Gestioni previdenziali interessate.
Sulla materia è poi intervenuto l’art. 12, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122
secondo il quale l’art. 1, comma 208, della Legge n. 662/1996, deve
interpretarsi nel senso che le attività autonome, per le quali opera il
principio di assoggettamento all’assicurazione
prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa
dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti Gestioni dell’Inps. Di conseguenza,
restano esclusi dall’applicazione del richiamato art. 1,
comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista
l’iscrizione alla Gestione separata.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenze
n. 17074 e 17076 dell’8 agosto 2011, hanno evidenziato che l’esercizio di
attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata,
che si accompagni all’esercizio di una attività d’impresa commerciale,
artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa Gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il
criterio dell’attività prevalente.
Infatti – osserva l’Istituto – come precisato dalla Suprema Corte nella
sentenza n. 3839 del 9 marzo 2012, la regola secondo cui l’iscrizione deve essere effettuata presso l’unica Gestione nella quale
si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda soltanto gli
iscritti alla Gestione Inps dei lavoratori autonomi, cioè artigiani,
commercianti e coltivatori diretti (ad esempio i commercianti che svolgano
anche attività di artigianato, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti
della coltivazione, ecc.).
La circolare in commento rimarca inoltre che la disposizione dettata
dall’art. 12, comma 11, del Decreto-Legge n. 78/2010,
è una norma di interpretazione autentica, con conseguente valenza retroattiva
e, quindi, deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai
periodi contributivi che possono essere ancora recuperati entro i termini
prescrizionali.
Sulla base delle considerazioni sopra
sintetizzate, l’Inps segnala che laddove un soggetto eserciti
contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti l’obbligo di
iscrizione alla Gestione separata ed una attività imprenditoriale compresa tra
quelle iscrivibili alla Gestione dei commercianti o degli artigiani, per
quest’ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della
prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della
prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente
previsti dalle rispettive discipline normative di settore.
Ciò rilevato, l’Istituto invita le proprie Sedi periferiche a procedere
– in sede di valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione di un
soggetto alla Gestione dei commercianti o degli artigiani –
ad una puntuale verifica della concreta fattispecie, allo scopo di garantire la
legittimità del provvedimento ed evitare eventuali soccombenze dell’Istituto in
giudizio.
In particolare, dall’istruttoria effettuata dalle
Sedi dell’Inps dovranno emergere idonei elementi probatori in merito alla
partecipazione al lavoro aziendale con i suddetti caratteri della personalità e
della abitualità.
Al riguardo, la circolare in discorso fa presente, tra l’altro, che:
- sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono
una attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo
effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a
favore della società dai collaboratori della medesima;
- per partecipazione personale al lavoro
aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di una attività esecutiva
o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva, di natura
intellettuale, atteso che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto alla attività dell’impresa, ingerendosi
direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
- può essere considera abituale una attività effettuata per poche ore
al giorno e non tutti i giorni (come nel caso
della gestione immobiliare), oppure una attività necessaria all’interno del
processo aziendale, anche se non costituisce lo scopo aziendale (come quella di
predisposizione della documentazione necessaria alla vendita). Allo stesso
modo, può ritenersi abituale una attività di vendita di
merce on-line, qualora venga effettuata con carattere di sistematicità e di
reiterazione nel tempo;
- con Risoluzione n. 126/E del 16 dicembre 2011, l’Agenzia delle
Entrate ha ribadito che i connotati della abitualità, sistematicità e continuità della
attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo. Pertanto, la
qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di
un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la
necessità di compiere una serie coordinata di atti economici.
Tenuto conto dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali che hanno
preceduto l’emanazione dell’art. 12, comma 11, del Decreto-Legge n. 78/2010, l’Inps ritiene che, nelle fattispecie in argomento,
sussistano i presupposti previsti dall’art. 116, comma 15, lettera a), della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quindi, dispone la riduzione alla misura
degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di
mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Tale riduzione - precisa l’Istituto - non è riferibile alle fattispecie
già definite (cioè quelle coperte da giudicato, ovvero per le quali è stato
eseguito un pagamento senza riserva di ripetizione), mentre può
essere applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi
la cui scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 2010 (data di
entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge n. 78/2010).
Per i periodi successivi alla
predetta data, le sanzioni vengono calcolate secondo gli ordinari criteri
stabiliti dall’art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000.