INPS
- GESTIONE SEPARATA - INDENNITÀ DI MALATTIA
E DI CONGEDO PARENTALE - CIRCOLARE
N. 77/2013
l’Inps con circolare n. 77 del 13 maggio 2013, ha fornito
chiarimenti circa la gestione dell’indennità di malattia ed il trattamento
economico per congedo parentale a favore degli iscritti alla
Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n.
335.
In via preliminare, l’Istituto
ricorda che:
- le prestazioni in argomento sono
state introdotte dall’art. 1, comma 788, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, per i “lavoratori a progetto e categorie assimilate”,
iscritti alla predetta Gestione separata, non iscritti presso altre forme
previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione;
- tenuto conto del tenore letterale
della menzionata norma, l’Inps, con circolari n. 76
del 16 aprile 2007 e n. 137 del 21 dicembre 2007, ha individuato, quali
lavoratori aventi diritto, i collaboratori a progetto, di cui all’art. 61,
comma 1, del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, i collaboratori coordinati
e continuativi ed i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di
durata complessiva superiore a trenta giorni, nel corso dell’anno solare, o di
durata inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a € 5.000;
- con interpello n. 42 dell’11 novembre 2011, il Ministero del Lavoro ha poi chiarito che per
“categorie assimilate” ai lavoratori a progetto devono intendersi tutte le
categorie di lavoratori per i quali l’onere contributivo risulta a carico di un
committente o associante in partecipazione e per i quali sussiste
l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, con l’aliquota
contributiva piena prevista dall’art. 59, comma 16, della Legge del 27 dicembre
1997, n. 449;
- da ultimo, l’art. 24, comma 26,
del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla Legge 23 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, a partire dal 1° gennaio
2012, l’estensione delle tutele di cui trattasi in favore dei lavoratori libero
professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
Ciò premesso, la circolare in esame
fornisce le istruzioni di seguito sintetizzate.
Indennita’ di
malattia
Ambito di applicazione
La tutela economica è prevista, per
i lavoratori libero professionisti, relativamente agli
eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per i
lavoratori parasubordinati (con committente o associante) – come individuati
dal Ministero del Lavoro nel citato interpello n. 42/2011 – per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché non sia
decorso il termine annuale di prescrizione del diritto, ai sensi dell’art. 6
della Legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti
interruttivi.
Certificazione di malattia
Ai fini del riconoscimento
dell’evento morboso deve essere trasmesso all’INPS un valido certificato
attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro (al riguardo la
circolare in discorso richiama le norme relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Istituto).
Eventi esclusi
Sono esclusi dalla tutela gli
eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Peraltro, nelle ipotesi di
eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a quattro giorni), l’indennizzo è
previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi tre giorni. Per
questo motivo, anche nei casi di eventi di durata inferiore a quattro giorni è
necessario che venga trasmessa all’INPS idonea certificazione di
malattia.
Requisiti contributivi e reddituali
Presupposto per il diritto alla
prestazione è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del
verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.
Ulteriori condizioni, valide per
tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, sono il
requisito contributivo e quello reddituale, di cui al Decreto Interministeriale
12 gennaio 2001 ed all’art. 1, comma 788, della Legge n. 296/2006,
riportati nel dettaglio al punto 3.4 della circolare in commento.
Durata e misura della prestazione
Ai sensi dell’art. 1, comma 788, della Legge n. 296/2006, l’evento di
malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate,
pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque,
non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare.
In proposito, l’Inps rimarca che per la durata complessiva del rapporto
di lavoro deve essere preso a riferimento il
medesimo periodo considerato ai fini contributivi, cioè i dodici mesi
precedenti l’inizio dell’evento morboso.
L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia – purché non sia
stata irrogata una sanzione (ad esempio, a seguito di un’eventuale assenza alla visita medica di controllo domiciliare) – comprese le festività,
fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.
Per quanto concerne la misura della prestazione, l’Istituto ricorda che
quest’ultima (come previsto nella circolare n. 76/2007) viene
calcolata sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici
mesi precedenti l’evento.
Modello di dichiarazione
Il lavoratore che intende richiedere il riconoscimento dell’indennità
deve presentare, in modalità telematica, un’apposita
dichiarazione recante gli elementi utili ai fini della corresponsione della
relativa indennità.
Accertamenti medico legali
Anche per i soggetti in questione l’INPS può effettuare accertamenti
medico legali, domiciliari e/o ambulatoriali, al fine della verifica della
sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Per consentire il regolare
espletamento dei predetti controlli, tali lavoratori sono quindi tenuti a
rendersi disponibili durante le fasce orarie stabilite dalla vigente normativa (10.00-12.00 e 17.00-19.00) ed a porre la massima attenzione
affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai
fini della reperibilità durante la prognosi.
Contenzioso
I ricorsi relativi all’indennità di malattia devono essere presentati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla
notifica del provvedimento, in modalità telematica, secondo le indicazioni
fornite dall’INPS nella circolare n. 32 del 10 febbraio 2011. Competente a
decidere in unica istanza i ricorsi è il Comitato Amministratore del
Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Indennità per congedo parentale
Ambito di applicazione
Il diritto al trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo
anno di vita del bambino, è stato esteso a tutti i lavoratori iscritti alla
Gestione separata (ivi compresi i genitori adottivi e affidatari), non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi
titolo all’indennità di maternità.
Per i lavoratori libero professionisti tale diritto decorre dal 1°
gennaio 2012; pertanto, considerato che il beneficio può essere fruito entro il
primo anno di vita del bambino, lo stesso deve essere riconosciuto anche per
gli eventi di nascita e gli ingressi in famiglia
verificatisi anteriormente alla predetta data e relativamente ai quali non sia
ancora trascorso il citato limite temporale di un anno.
Per i lavoratori parasubordinati con committente o associante (come
individuati dal Ministero del Lavoro nell’interpello n.
42/2011), la tutela è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché non
sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto, a norma dell’art. 6
della Legge n. 138/1943, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi della medesima.
Quanto sopra rilevato, l’Inps fa presente che la categoria dei
“parasubordinati” comprende tipologie eterogenee di lavoratori, per i quali il
reddito imponibile ai fini previdenziali (a cui sono commisurate le relative
prestazioni) è definito in maniera diversa in virtù della diversa
qualificazione ai fini IRPEF e della coincidenza, nella quasi totalità dei
casi, della base imponibile previdenziale con quella fiscale.
Al riguardo, l’Istituto pone l’accento, in particolare, sulla disciplina degli associati in partecipazione, che sono inclusi
fra i parasubordinati in ragione dell’onere contributivo posto a carico
dell’associante, ma il cui reddito è qualificato come reddito da lavoro
autonomo a norma dell’art. 53, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per tali soggetti, ferma restando la decorrenza del diritto dal 1°
gennaio 2007, si applicano, con riferimento all’individuazione del reddito, le
disposizioni già utilizzate per la prestazione dell’indennità di
maternità.
Requisiti contributivi
L’indennità viene riconosciuta ai soggetti aventi titolo al congedo di
maternità, cioè alle lavoratrici ed ai lavoratori in favore dei quali risultano
attribuite, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno tre mensilità della
contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena
(attualmente pari al 27,72%).
Requisiti oggettivi per l’erogazione della prestazione
Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità è richiesta la
sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della
fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Relativamente all’età del minore al momento dell’adozione, l’Inps precisa che il congedo parentale, in
analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti dall’art. 36 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, spetta
alle madri adottive o affidatarie a prescindere dall’età
del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento e, comunque, entro il
compimento del diciottesimo anno di età del medesimo.
Durata e misura della prestazione
Come accennato, l’indennità spetta limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita (o ingresso in famiglia)
del bambino.
Nei casi di parto (o adozione/affidamento) plurimi, il diritto ai
periodi di congedo può essere riconosciuto per ogni bambino, nel rispetto del
limite temporale stabilito per la categoria di lavoratori di cui
trattasi, in relazione all’età (fino a tre mesi per ciascun figlio, entro il
primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia).
In merito alla misura dell’indennità, l’INPS ricorda che quest’ultima,
per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, è pari al
30% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata per
la determinazione dell’indennità di maternità di cui all’art. 4 del Decreto
Interministeriale 4 aprile 2002: al riguardo l’Istituto richiama le istruzioni contenute nelle circolari n. 138 del 29 luglio 2002,
punto 1.4, n. 137/2007 punto 2.1 e, per quanto concerne gli associati in
partecipazione, n. 99 del 10 agosto 2005.
I periodi per i quali viene corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini
del diritto alla pensione e della determinazione della misura della medesima,
ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
Domanda
I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento
della prestazione devono presentare, in modalità telematica, apposita domanda
contenente gli elementi utili per la corresponsione della relativa indennità.
Contenzioso
Analogamente a quanto stabilito per
l’indennità di malattia, i ricorsi inerenti al congedo parentale
richiesto dai soggetti iscritti alla Gestione separata devono essere presentati
in modalità telematica entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla
data di notifica del provvedimento. Tali ricorsi vengono decisi in unica istanza dal Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale
dei lavoratori autonomi.