MINISTERO
DEL LAVORO - LAVORATORI SOSPESI BENEFICIARI DI
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO - OBBLIGHI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA -
INTERPELLO N. 16/2013
Si informa che il Ministero del
Lavoro, con interpello n. 16 del 22 maggio 2013, che si riproduce in calce alla
presente, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli obblighi formativi in
favore dei lavoratori sospesi e beneficiari di ammortizzatori sociali.
In particolare, l’istante ha
chiesto se, ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali, gli obblighi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i.
possano ricomprendersi in quelli previsti dall’art. 4, co. 40 della L. n.
92/12.
Il suddetto art. 4, co. 40 della L.
n. 92/12, come noto, prevede che il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa
e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di
rapporto di lavoro decada dal trattamento qualora rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo
frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
Fermo restando che la formazione
oggetto delle due citate discipline normative sia assolutamente differente, in virtù del fatto che quella prevista dall’art. 4, co. 40
della L. n. 92/12 interessa la capacità professionale del lavoratore in
relazione al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova
attività a cui accederà grazie alla riqualificazione lavorativa, il
Dicastero conferma che la formazione di cui alla L. n. 92/12 potrà comprendere
i soli corsi di aggiornamento e formazione, anche relativi alla sicurezza,
erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, tra questi risultano
quali completamento di quella formazione e/o riqualificazione prevista
dall’art. 4, co. 40 della L. n. 92/12 anche i corsi di formazione di cui
all’art. 37 co. 4 lett. b) e c) del D. Lgs. n.
81/08 e s.m.i.,
ossia quelli finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o
all’introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi, o quelli relativi all’aggiornamento quinquennale previsto dall’Accordo 21 dicembre 2011, a cui rinvia il medesimo
art. 37, co. 2.
Viceversa, conclude il Ministero,
resta esclusa dagli ambiti della formazione di cui alla L. n. 92/12 quella
formazione in materia di salute e sicurezza prevista dall’art. 37, co. 4, lett. a)
del D. Lgs. n.
81/08 e s.m.i.,
ossia quella che avviene in occasione della costituzione del rapporto di
lavoro.
Ministero del Lavoro
Roma, 22 maggio 2013
Interpello n. 16
Oggetto: Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obblighi di formazione in
materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall’attività lavorativa,
beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.
La Confindustria ha avanzato istanza interpello a questa Direzione per
avere chiarimenti in ordine alla disciplina degli
obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi
dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al
reddito in costanza del rapporto di lavoro.
In particolare l’interpellante chiede di sapere se gli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma
40, L. n. 92/2012, che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali
alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le
Politiche Attive e Passive del Lavoro e della Direzione generale delle
Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Si ricorda brevemente che l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l’obbligo di formazione e addestramento dei
lavoratori in materia di salute e sicurezza in relazione ai rischi insiti nello
svolgimento di specifiche attività e alle relative procedure di prevenzione e
protezione.
Ai sensi dell’art. 37, comma 4, della disciplina
indicata, l’obbligo formativo deve avvenire “in occasione: a) della
costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si
tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della
costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base
all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi”.
È, inoltre, specificamente previsto dal comma 12 che l’erogazione della
formazione debba avvenire “durante l’orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori”.
Proprio in virtù dello svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza “durante l’orario di lavoro”, sorge il
dubbio se l’obbligo formativo del D.Lgs. n. 81/2008 possa essere effettuato in occasione di quello previsto
dalla L. n. 92/2012, che impone ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa
l’effettivo e regolare svolgimento di corsi di formazione o di
riqualificazione per la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito (art.
4, comma 4, L. n. 92/2012).
Per rispondere a tale quesito, va considerata la ratio della norma che
prevede “la formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire (…) durante l’orario di lavoro”. Il Legislatore
con tale formulazione ha inteso precisare che la formazione in materia di
salute e sicurezza, essendo finalizzata all’attività lavorativa, non può avvenire al di fuori dell’orario di lavoro per non andare ad
intaccare quel “tempo libero” che deve rimanere a disposizione del lavoratore.
Come sopra detto, la formazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 può svolgersi in differenti occasioni, la prima di queste è “alla costituzione del rapporto di lavoro” (art. 37, comma 4,
lett. a) dovendo intendersi - come specificato nell’accordo sulla
formazione dei lavoratori sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 21
dicembre 2011 – “anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente
all’assunzione” e ciò affinché lo stesso sia consapevole dei rischi insiti
nella propria attività e sia in grado di svolgere la propria prestazione “in sicurezza”. Altro è lo scopo tipico della formazione
contemplata dalla L. n. 92/2012 che riguarda, invero, la capacità professionale
del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente
sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della
riqualificazione lavorativa.
Da questo punto di vista appare evidente come la formazione oggetto
delle due discipline normative in questione sia differente e ciò giustifica
anche il diverso momento nel quale risulta logico elargirla.
Occorre, tuttavia, precisare che alla formazione che si svolge una
tantum prima “della costituzione del rapporto di lavoro”, si devono aggiungere
la formazione in costanza di rapporto di lavoro (art. 37, comma 4, lett. b) e c) e l’aggiornamento quinquennale
previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano con accordo del 21 dicembre 2011, a
cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
L’accordo citato prevede, all’art. 9, che i
corsi di aggiornamento, della durata minima di sei ore, trattino “significative
evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che
potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici
sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di
rischio e relative misure di prevenzione”.
Ciò premesso è possibile concludere che nella formazione indicata dalla
L. n. 92/2012 possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento
e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al
reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
In tal senso, infatti, è corretto pensare che la formazione e/o
riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulti
completata dai corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento
di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dal citato
accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n.
81/2008.
Pertanto si ritiene che possano essere
effettuati nell’ambito della formazione di cui all’art.
4, comma 40, L. n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al
trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove
attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b)
e c) del D.Lgs.
81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21
dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37
comma 4, lett. a).