MINISTERO
DEL LAVORO - ASSUNZIONE DI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO
MOTIVO OGGETTIVO - IMPRESE ANCHE CON MENO DI 15 DIPENDENTI - BENEFICI - DECRETO
DIRETTORIALE 19 APRILE 2013
Si informa che il Ministero del
Lavoro con Decreto Direttoriale 19 aprile 2013, disponibile sul sito del
Dicastero all’indirizzo www.lavoro.gov.it, prevede la concessione di un
beneficio a favore dei datori di lavoro privati che, nel corso dell’anno 2013, assumono lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
imprese anche con meno di quindici dipendenti.
Si ricorda a tal fine che, per
l’anno 2013, non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di
mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di
lavoro, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti. Non è stata
inoltre prevista la copertura per il finanziamento delle connesse misure incentivanti e, quindi, per l’anno 2013, non è possibile fruire delle
agevolazioni contributive di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223 (cfr. Not. n.
3/2013 e il punto 4.1 della circolare Inps n. 13 del 28 gennaio 2013).
Di seguito si evidenziano i principali contenuti di tale decreto, facendo riserva di tornare
sull’argomento ad esito della pubblicazione del medesimo nella Gazzetta
Ufficiale, al momento non ancora avvenuta, e delle istruzioni operative che
verranno fornite dall’INPS al riguardo.
Assunzioni
per le quali viene riconosciuto il beneficio (art. 1, commi 1, 2 e 5)
Nel limite complessivo di spesa di
venti milioni di euro, il beneficio viene concesso ai datori di lavoro privati
(esclusi i datori di lavoro domestico) che, nel corso del 2013, assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di
somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti
l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro.
Per usufruire del beneficio, il
datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul
posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle
risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
Importo del beneficio (art. 1,
comma 3) - Il beneficio è quantificato in:
- € 190,00 mensili per dodici mesi,
per i lavoratori a tempo indeterminato;
- € 190,00 mensili per sei mesi,
per i lavoratori a tempo determinato.
Nei casi di rapporto di lavoro a
tempo parziale, il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra
l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.
Secondo l’art. 3 del decreto, gli
incentivi possono essere fruiti nel rispetto delle disposizioni
di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
concernente l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Modalità procedurali (articoli 2 e
4)
In proposito, il provvedimento in
esame stabilisce che:
- al fine della fruizione del
beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare apposita istanza
all’INPS, esclusivamente in via telematica, indicando
i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità che saranno definite
dall’INPS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- dopo aver positivamente accertato
i requisiti della istanza tramite le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione, nonché mediante le dichiarazioni
contributive dei datori di lavoro, l’Inps autorizza il beneficio:
- nei limiti delle risorse
disponibili, sulla base della valutazione “ex ante” del costo legato ad ogni
assunzione agevolata;
- secondo l’ordine cronologico di
presentazione della istanza telematica, che non può precedere la decorrenza
della assunzione;
- a seguito dell’autorizzazione da parte
dell’Inps, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce
contributive.