SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/08 - MINISTERO
DEL LAVORO - VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI AUTONOMI - INTERPELLO N. 7/2013
Si informa che il Ministero del
Lavoro con interpello n. 7 del 2 maggio 2013, che si riproduce in calce alla
presente nota, si è espresso in merito ad un quesito presentato dall’Ance sulle
modalità di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’Allegato XVII del D.Lgs.
81/08.
A tal proposito si rammenta che
l’art. 90 comma 9 lett. a)
del D.Lgs.
81/08 impone al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo di verifica
dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità previste dall’Allegato XVII dello stesso Decreto.
Altresì, l’art. 97 comma 2 impone
l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi anche al datore del lavoro
dell’impresa affidataria, sempre in
riferimento all’Allegato XVII.
L’Allegato XVII riporta la
documentazione minima che le imprese affidatarie e/o esecutrici ed i lavoratori autonomi devono esibire ai fini della verifica
dell’idoneità tecnico professionale; per quanto attiene i lavoratori autonomi,
questi devono esibire, tra l’altro, gli “attestati inerenti la propria
formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti
dal presente D.Lgs.”.
Al riguardo il Dicastero,tramite la
Commissione costituita ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs., si è espresso in ordine ad una
questione avanzata dall’Ance relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato all’Allegato XVII, comma 2, lettera d) del D.Lgs.
81/08 medesimo.
A tal proposito si ricorda che la
Commissione costituita ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs. 81/08 è composta da due
rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e della previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti
delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la
Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.
Il quesito riguarda, nello
specifico, la documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al
committente/responsabile dei lavori (o all’impresa affidataria)
ai fini della dimostrazione della verifica dell’idoneità tecnico professionale.
La Commissione per gli Interpelli
ha avvalorato quanto sostenuto dall’Ance ossia che il committente o l’impresa
affidataria non possono esigere, in fase di verifica
dell’idoneità tecnico professionale, l’esibizione degli attestati inerenti la
formazione e l’idoneità sanitaria, non essendo obblighi specifici dei
lavoratori autonomi (a meno di disposizioni speciali, anche di attuazione del D.Lgs. n.
81/08) ma una facoltà.
Pertanto è legittimo, da parte di
un committente o di una impresa affidataria, sia l’affidamento dei lavori ad un
lavoratore autonomo in possesso di tale documentazione, sia ad un lavoratore
autonomo privo dei summenzionati requisiti.
La Commissione chiarisce altresì
che è facoltà del committente richiedere al lavoratore autonomo ulteriori
requisiti rispetto a quelli riportati in Allegato XVII.
In allegato è riportato il testo
integrale dell’interpello.
Ministero del Lavoro
Roma, 2
maggio 2013
Interpello n. 7
Oggetto: art.
12, D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni- risposta al quesito relativo
alla verifica del! ‘idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi
nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
L’ANCE, Associazione Nazionale
Costruttori Edili, ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di
questa Commissione relativamente alla corretta interpretazione di quanto
riportato nell’allegato XVII comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento
alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al
committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della
idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008.
Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e
sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell’art. 21
del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento
al “cantiere temporaneo o mobile”, nell’art. 94 del medesimo provvedimento. In
particolare, il primo comma dell’articolo 21, citato, identifica gli obblighi
del lavoratore autonomo nell’utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (OPI) in modo conforme
“alle disposizioni di cui al Titolo 111” (lettere a e b), e del munirsi di
“tessera di riconoscimento” (lettera c).
L’ art. 21, comma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi,
relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a
proprio carico hanno pure facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di
cui al/ ‘articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione
specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui ali ‘articolo 3 7,
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Il Legislatore, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi generali contenuti nell’articolo della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, che prevedevano “adeguate e specifiche misure di tutela per i
lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del
18 febbraio 2003” ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di
“beneficiare della sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di un
lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il
Legislatore nell’allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo
dovesse esibire gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo”.
Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava
che quella “facoltà” di “beneficiare della
sorveglianza sanitaria” e di “partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza su/lavoro” diventasse invece, per un lavoratore
autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.
Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il
lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro
dell’impresa affidataria gli “attestati inerenti la propria formazione e la
relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto
Legislativo”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le
seguenti indicazioni.
La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all’allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare
la non obbligatorietà della formazione e delia sorveglianza sanitaria per i
lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano
espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della
Conferenza Stato-Regioni “Adeguamento e linee applicative
degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni’’, in cui è stato
specificato che le previsioni di cui all’accordo ex articolo 37 del “testo
unico” di salute e sicurezza sulla formazione di
lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono
dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la
formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte
dell’accordo ex articolo 37 qualora quest’ultima sia disciplinata da
disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata ali
‘ articolo 21 , comma 2 (è ad esempio il caso
della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati
obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del DPR n. 177/2011) del
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto un committente o
un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità
tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il
possesso della documentazione, di cui all’allegato XVII da parte del lavoratore
autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l’esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria. Di
conseguenza, risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore
autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità
sanitaria sia l’ affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei
predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al
lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati
dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.