INPS - SGRAVIO CONTRIBUTIVO ANNI 2010 E 2011 -
RIDETERMINAZIONE PERCENTUALE - RECUPERO
Con messaggio n. 10357/2013 l'Inps ha reso noto che sono state riviste, innalzandole, le misure
dello sgravio contributivo previsto, rispettivamente, per gli anni 2010 e 2011
sulle erogazioni disciplinate dai contratti collettivi di secondo livello (cfr.
suppl. n. 1 al Not. n. 4/2012).
A seguito di tale
rideterminazione, lo sgravio contributivo è concesso entro i seguenti tetti:
- per l'anno 2010, nella misura del 2,50%
- per l'anno 2011, nella misura del 2,60%.
In entrambe le annualità, lo sgravio era stato
concesso entro il tetto del 2,25%. Ora dunque si verifica
un incremento dello 0,25% per il 2010 e dello 0,35% per il 2011.
In conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati
allo sgravio per le citate annualità potranno
recuperare l’ulteriore percentuale spettante in sede di conguaglio
contributivo, secondo le modalità di seguito descritte.
Le percentuali aggiuntive potranno essere fruite
nella loro interezza esclusivamente in presenza di
premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto
rideterminato (2,50% per il 2010 e 2,60% per il 2011), ovvero lo abbia
superato.
Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di
sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a
detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola
quota effettivamente spettante.
Modalità operative
Alle aziende già autorizzate allo sgravio in esame
negli anni in parola, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di
autorizzazione “9D”.
I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per
indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di
incentivo spettante, dovranno avvalersi dei codici causale e delle modalità già
indicati nei messaggi n. 12125/2012 (recupero sgravio anno 2010) e n. 17017/2012
(recupero sgravio anno 2011). Dunque per la
contrattazione territoriale:
Anno 2010
- "L966" Sgr. territoriale ex.
L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro;
- "L967" Sgr. territoriale ex.
L.247/2007 quota a favore del lavoratore.
Anno 2011
- "L976" Sgr. territoriale ex. DM
24-01-2012 quota
a favore del D.L.;
- "L977" Sgr. territoriale ex DM
24-01-2012 quota a favore del lavoratore.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di
lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua
competenza.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo
all'emanazione del presente messaggio, e dunque entro il mese di settembre
2013.
Da ultimo si segnala che le imprese per
poter fruire della agevolazione in parola devono essere in regola con le
condizioni previste in materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008).