INPS - SGRAVIO CONTRIBUTIVO
PER L'ANNO 2012 - ISTRUZIONI OPERATIVE - CIRCOLARE N. 73/2013 E MESSAGGIO N.
10127/2013
A partire dalle ore 15.00 di
lunedì 24 giugno 2013 alle ore 23.00 di giovedì 25 luglio 2013, potranno essere
trasmesse via internet le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2012
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.
L’applicazione per l'invio delle domande è disponibile
tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi
online” del portale Inps.
Con circolare n. 73/2013 e messaggio n. 10127 del
21 giugno
Le imprese edili bresciane possono godere
dello sgravio sulle somme erogate a titolo di Premio Cantiere,
disciplinato dal contratto provinciale di lavoro, nel periodo 1° luglio - 31
dicembre 2012. Per quanto attiene l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), come noto, nel 2012 - e
nel corrente anno 2013 - il contratto provinciale di Brescia a valere per le
imprese edili non ne prevede l'erogazione. Peraltro, le imprese che operano
fuori provincia - e hanno erogato anche tale voce retributiva - potranno
usufruire dello sgravio anche sulle somme erogate a titolo di E.V.R. sommandole a quanto erogato
a titolo di Premio di Cantiere.
Il nuovo sgravio contributivo, introdotto dalla
Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007) è stato oggetto di numerosi interventi che
ne hanno modificato la disciplina e l'ambito di
applicazione. Da ultimo è intervenuto il Decreto Interministeriale del 27
dicembre 2012 che ha fissato, per l'anno 2012, lo sgravio nella misura del
2,25% della retribuzione contrattuale percepita nel medesimo anno 2012.
Rinviando al prosieguo della
circolare per gli ulteriori approfondimenti, si segnala che l'iter previsto
dall'Istituto per poter usufruire dello sgravio si articola nei seguenti tre
passaggi:
1) invio, da parte dell'impresa, della domanda di
ammissione allo sgravio entro il 25 luglio 2013;
2) comunicazione dell'Inps circa l'ammissione allo
sgravio con l'indicazione dell'importo ammesso allo sgravio stesso. Tale
comunicazione sarà inviata dall'Inps alle imprese entro i sessanta giorni
successivi;
3) recupero dello sgravio, da parte delle imprese
ammesse a beneficiarne, in sede di invio delle denunce
mensili mediante conguaglio con i contributi dovuti.
Misura dello sgravio contributivo
Per l'anno 2012, il citato Decreto 27 dicembre 2012
prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla
contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero
di secondo livello (come specificato) entro il limite del 2,25% della
retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. L'Inps ha chiarito che per "retribuzione
contrattuale annua" si deve intendere quella imponibile
annua ai fini previdenziali.
Per determinare il limite dello sgravio spettante, si
dovrà pertanto applicare la percentuale indicata dal Decreto (2,25%) alla
retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali a valere per l'anno 2012. Successivamente si dovrà procedere al confronto tra il tetto
stesso e gli importi erogati sulla base di quanto previsto dalla contrattazione
collettiva territoriale nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012 e dovrà
essere utilizzato il minore tra i due importi.
Entro il tetto, come sopra individuato, la norma
prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
- per l'impresa: sgravio entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni
agevolate. E' escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad integrazione della contribuzione per la
disoccupazione involontaria;
- per il lavoratore: sgravio totale sulla quota contributiva a
carico del lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al
9,49% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti
soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria;
per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di
sgravio il contributo dell'1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2012 euro
44.208,00 che, mensilizzato, è
pari a euro 3.684,00).
Per una più agevole
interpretazione si propone l’esempio che segue riportato nella circolare Inps
n. 51 del 30 marzo 2012, per l'anno 2010, che ha fornito i primi chiarimenti in
materia (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 4/2012).
Requisiti delle imprese per
beneficiare dello sgravio
Per la fruizione della
agevolazione le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in
materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n.
5/2008). Pertanto le imprese:
- devono applicare integralmente la parte economica e
normativa degli accordi e contratti collettivi;
- devono essere in regola con l'assolvimento degli
obblighi contributivi nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili;
- non devono essere state
oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per
violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve
essere decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc.
La concreta fruizione del
beneficio resta, inoltre, subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro
del documento unico di regolarità contributiva che verrà accertato
dall'Istituto. A tal fine si rammenta che le imprese sono tenute, tra l'altro,
a trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) territorialmente
competente una apposita autocertificazione attestante
l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla
violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela
delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 (cfr. da ultimo Not. n. 1/2009).
Presentazione della domanda di sgravio
Le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente in via
telematica, apposita domanda all’Inps, anche per i
lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.
L’applicazione per l'invio delle domande è
disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione
“Servizi online” del portale Inps.
La domanda dovrà essere trasmessa dalle ore 15.00 di
lunedì 24 giugno 2013 alle ore 23.00 di giovedì 25 luglio 2013.
Al fine di consentire la verifica e l’eventuale
aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere
nuovamente le domande - già trasmesse - fino alle ore 23,00 di venerdì 26
luglio 2013.
Contenuto della domanda
La domanda dovrà contenere
tra le altre le seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto in base al quale è
da effettuarsi l'erogazione soggetta a sgravio. Per il settore dell’edilizia
della provincia di Brescia poiché lo sgravio riguarda
il Premio di Cantiere disciplinato dal contratto collettivo provinciale di
lavoro - ccpl -, il contratto da indicare è quello territoriale;
b) alla voce "ultra attività del
contratto", per il settore dell’edilizia della Provincia di Brescia, si
deve indicare "NO";
c) la data di adesione al contratto
territoriale. Per il settore dell’edilizia della provincia di
Brescia la data da indicare è 1° luglio 2012;
d) la data di sottoscrizione del contratto
aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello. Per il settore
dell’edilizia della provincia di Brescia la data da
indicare è 27 giugno 2012, data di sottoscrizione dell’accordo di
rinnovo del ccpl;
e) la validità temporale del predetto
contratto. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data di inizio validità del ccpl è 1°
luglio 2012 mentre la data di scadenza da indicare è 31 dicembre
2013;
f) la data, il luogo di deposito presso la
Direzione Territoriale del Lavoro - DTL - territorialmente competente del
contratto di cui alla lett. a), nonché il soggetto depositante. Per il settore
dell’edilizia della provincia di Brescia la data da
indicare è 9 luglio 2012, data di deposito del ccpl
presso la DTL di Brescia; il luogo da indicare è Brescia; mentre il
soggetto depositante del ccpl da indicare è Collegio
dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia;
g) l’importo annuo complessivo che può
essere ammesso allo sgravio (ossia il minore importo tra l'ammontare che si è
erogato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012 e il tetto massimo dello
sgravio, pari per l'anno 2012 al 2,25% della retribuzione imponibile annua dei
lavoratori);
h) l’importo dello sgravio sui contributi
previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo
del 25% dell’aliquota datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede
il beneficio, ossia 1° gennaio - 31 dicembre 2012;
i) l’importo dello sgravio sull’intera
quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al
medesimo periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.
Ammissione allo sgravio
Entro sessanta giorni successivi alla data fissata
quale termine unico per l’invio delle istanze, e
dunque entro il 23 settembre
Il Decreto in parola stabilisce che l’ammissione al
beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato
dall’Istituto. In altri termini tutte le domande correttamente inoltrate entro
i termini previsti saranno accolte.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non
consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole
aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari
al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente
stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme
sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento necessari per
l’espletamento della procedura di richiesta dello sgravio in parola.