TRASPORTO RIFIUTI - INGOMBRANTI (CODICE CER 200307) - LEGITTIME LE
RICHIESTE DELLE IMPRESE EDILI
Il
Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, esaminando il ricorso di
un'impresa di costruzioni avverso il provvedimento che le negava la possibilità
di richiedere l'iscrizione per il trasporto di rifiuti ingombranti (Codice CER
200307), quali mobili, suppellettili ecc. da rimuovere a seguito di opere
edilizie, ha accolto la tesi che tali beni, in quanto rifiuti, se provengono da
un cantiere edile possono essere trasportati all'impianto di
trattamento/smaltimento dall'impresa edile con i propri veicoli.
In
conseguenza è legittima la richiesta di iscrizione per il Codice CER 200307.
Tale
pronuncia è particolarmente utile per quelle imprese che operando, ad esempio,
nell'ambito di interventi di manutenzione di immobili o di aree soggette ad
occupazioni abusive di frequente riscontrano la presenza in cantiere di
materiali ingombranti/rifiuti di origine diversa da quella edilizia.