TRASPORTI - BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - RICHIESTA DI
RIMBORSO PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE
2013 ENTRO IL
31 LUGLIO
Si
informa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Gestione
Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio per le accise, per le esenzioni e
per le agevolazioni fiscali – con nota RU 75112 – del 25 giugno 2013 – ha
precisato che, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1°
aprile ed il 30 giugno 2013, la dichiarazione “Riduzione dell’aliquota di
accisa sul gasolio per autotrazione”, va presentata entro mercoledì, 31 luglio
2013.
Tenuto
conto dell’intervenuto aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante (Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane 9 agosto 2012),
si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari ad euro
0,21418609 al litro, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il
30 giugno 2013.
Sul
sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(www.agenziadogane.gov.it - Dogane - In un click - Accise - Benefici per il
gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2013 -
Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2013) è disponibile il software
aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione di cui
sopra da consegnare, insieme ai relativi data salvati (estensione .dic) su supporto informatico: CD-rom
- DVD - pen drive USB - al competente Ufficio delle
Dogane.
Hanno
diritto al beneficio sopra descritto gli esercenti l’attività di trasporto di
merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore
od autoveicoli con rimorchio, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su
strada, aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Si
ricorda che il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce
il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo. La data
dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare
i consumi al trimestre solare di pertinenza.
Analogamente,
in ordine alla determinazione dei litri consumati, utile ai fini del computo
del rimborso spettante, anche nei casi in cui gli autoveicoli impiegati vengano
riforniti di gasolio da depositi o distributori privati di carburanti ad
imposta assolta, dei quali siano titolari gli esercenti attività di trasporto,
fermo restando l’obbligo di riportare, nel Quadro C, l’elenco completo degli
automezzi non ammessi al beneficio, riforniti mediante gli impianti suddetti, a
titolo meramente esemplificativo si chiarisce che, se una partita di gasolio è
stata consegnata all’impianto di deposito o distributore privato in data 28
giugno 2013, nei litri consumati da indicare nella dichiarazione relativa al
secondo trimestre 2013 andranno calcolati i quantitativi consegnati
all’impianto e destinati ai soli autoveicoli ammissibili all’agevolazione,
anche se parte del carburante sarà utilizzato dai medesimi nel corso del
trimestre o dei trimestri successivi.
Al
contempo, considerato che nelle fatture di acquisto destinato ai predetti
impianti non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli
riforniti, si fa presente che il totale dei litri fatturati riportato nel
Quadro B della dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per
ciascuno degli autoveicoli riforniti, da indicare nel Quadro A-1, sulla base di
stime che tengano conto dei consumi specifici dei veicoli, di valori medi
ricavabili da serie storiche dei consumi stessi, nonché delle condizioni di
utilizzo del veicolo.
Quanto
alla colonna “km percorsi” (Quadro A-1), la stessa andrà compilata con il dato
relativo ai chilometri indicati dal contachilometri alla chiusura del trimestre
di riferimento (30 giugno 2013).
Decorsi
sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della
Dichiarazione, senza che all’Impresa sia stato notificato provvedimento di
diniego, l’istanza medesima si considera accolta e le Imprese possono
utilizzare in compensazione, tramite il Mod. F24,
l’importo del credito spettante (codice tributo 6740 - Sezione erario - Anno di
riferimento: 2013), sempreché, in base all’art. 1, comma primo, secondo inciso,
del D.P.R., n. 277/2000, di importo non inferiore ad euro 25,00.
Per
effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61, comma 1, lett.
b), del D.L., n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al
secondo trimestre 2013, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31
dicembre 2014.
Da
tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in
denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno,
quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015.
Si
ricorda infine che dal 1° gennaio 2001 vi è l’onere per le Imprese, ai soli
fini di poter usufruire di tale riduzione, di chiedere, agli esercenti impianti
stradali di distribuzione carburanti, la fattura di cui all’art. 21 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo della scheda
carburante.