D.L. 69/2013 C.D.”DECRETO DEL FARE” - NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno 2013, supplemento
ordinario n.50/L, il Decreto Legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto “del Fare”)
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Quanto
disposto dal provvedimento è in vigore dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e perciò dal 22 giugno 2013, e dovrà
essere convertito in legge dal Parlamento entro il 22 agosto 2013.
Questi
gli aspetti di immediato interesse sul tema della gestione di terre e rocce da
scavo
Novità in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (Art. 41)
Sono
state approvate alcune importanti modifiche al regime normativo delle terre e
rocce da scavo provenienti dall’esecuzione di lavori edili di qualsiasi
tipologia. Data la complessità dell’argomento e le perplessità che le nuove
norme hanno creato, ci si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in seguito.
Le
novità sono state apportate in materia congiuntamente sia dal “Decreto Fare”
sia dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, entrati in vigore rispettivamente il 22 e il 26 giugno
scorsi.
Viene
stabilito che, dal 22 giugno 2013, le terre e rocce da scavo che provengono da
attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad
autorizzazione integrata ambientale (AIA) possono essere trattate come
sottoprodotto anziché come rifiuto, secondo le procedure dettate dallo scorso 6
ottobre 2012 dal D.M. 161/2012 - Regolamento recante la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
Inoltre,
dal 26 giugno 2013, i materiali da scavo provenienti dai piccoli cantieri, la
cui produzione non è superiore ai 6.000 metri cubi di materiale, devono essere
gestiti secondo le “vecchie” disposizioni stabilite dall’articolo 186 del
Codice Dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006), abrogato il
6 ottobre scorso, ora reintrodotto. Per tali cantieri, quindi, si potrà tornare
ad applicare la procedura semplificata utilizzata secondo gli indirizzi
concordati con la Provincia di Brescia. Gli uffici del Collegio sono a
disposizione per fornire i chiarimenti necessari sulla prassi da seguire.
Non
è chiaro, invece, quale disciplina normativa debbano seguire i cantieri con
volumi di scavo superiore ai 6.000 metri cubi, che non sono soggetti a VIA o ad
AIA; sono, infatti, attesi chiarimenti urgenti da parte del Ministero dell’Ambiente
che saranno prontamente comunicati alle imprese.
Nonostante
le incertezze createsi a seguito dei citati provvedimenti legislativi, si
ritiene che gli interventi in corso per i quali siano stati presentati i
relativi Piani di utilizzo possano essere portati a termine in base alle
prescrizioni già approvate nel piano stesso.
In
considerazione delle perplessità espresse sulle modifiche introdotte, ci si
riserva di ritornare sull’argomento con una specifica circolare illustrativa
quando saranno forniti dal Ministero dell’Ambiente i necessari chiarimenti.