DALL’ACE ALL’APE: il D.L. 63/2013
E’
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 il
Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in vigore dal 6 giugno 2013, che ha
introdotto importanti novità in materia di prestazione energetica degli
edifici.
Il
decreto in parola apporta modifiche ed integrazioni al testo del D.Lgs. 192/2005, già oggetto di vari aggiornamenti.
L’Italia, infatti, aveva recepito la Direttiva 2002/91/CE con il D. Lgs. 192/2005, successivamente modificato con il D.Lgs. 311/2006, anche se il quadro normativo è stato quasi
completamente definito solo a metà del 2009, quando sono stati emanati i due
decreti attuativi riguardanti i limiti di fabbisogno di energia, i criteri di
calcolo e le linee guida nazionali per la certificazione energetica.
Il
DL 63/2013 annuncia la riedizione delle linee guida nazionali sulla
certificazione energetica degli edifici, introdotte con il DM 26 giugno 2009
quale strumento attuativo per i tecnici certificatori.
L’adeguamento
dovrà definire le caratteristiche dell’Attestato di prestazione energetica che
sostituirà l’ACE e contenere, inoltre, metodologie di calcolo semplificate
finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini nel caso di piccoli
edifici, con caratteristiche prestazionali energetiche di modesta qualità.
Si
riepilogano di seguito gli aspetti di interesse per il settore.
Attestato di prestazione energetica
Il
decreto modifica la denominazione e le caratteristiche del certificato
energetico: da “attestato di certificazione energetica” si passa all’
“attestato di prestazione energetica”. L’attestato di prestazione energetica
(APE) sostituirà l’attestato di certificazione energetica (ACE) quando ne verrà
predisposto lo schema a cura del Ministro dello Sviluppo Economico, tuttavia
l’ACE non sarà del tutto eliminato in quanto potrà continuare ad essere
predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione
energetica.
L’APE
avrà una validità temporale di 10 anni e comunque perderà vigore per effetto di
qualsiasi intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell’immobile.
Il
decreto stabilisce che i requisiti minimi di prestazione energetica, fissati in
modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi, da applicarsi agli
edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono
riveduti ogni 5 anni.
Soggetti
abilitati al rilascio e adempimenti
L’attestato
di prestazione energetica sarà rilasciato per gli edifici o le unità
immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario.
Gli
edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a “ristrutturazioni
importanti” devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica al
termine dei lavori e, nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura
del costruttore. Il decreto definisce “ristrutturazione importante di un
edificio esistente” i lavori che insistono su oltre il 25% della superficie
dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari
che lo costituiscono.
A
titolo esemplificativo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del
tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture.
Nel
caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l’attestato è
prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
Nel
caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove
l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre
l’attestato di prestazione energetica.
L’inosservanza
di tali obblighi comporta per il costruttore o il proprietario una sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro nel caso
di vendita e ristrutturazioni importanti. Nel caso di nuovo contratto di
locazione, il proprietario è punito con una sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
Nei
contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole
unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale
l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici.
Per
gli edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico con
superficie utile totale superiore a 500 m2, ove l’edificio non ne fosse già
dotato, è fatto obbligo al proprietario, o al soggetto responsabile della
gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) e di affiggere
l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio
stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
A
partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra è abbassata a 250
m2.
Per
gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari.
Edifici ad energia quasi zero
Vengono
definiti gli “edifici a energia quasi zero” e viene redatta una strategia per
il loro incremento tramite l’attuazione di un “Piano nazionale” che comprenda
l’indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi
intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova
costruzione entro il 2018, nonché informazioni sulle politiche e sulle misure
finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici.
Per
“edificio ad energia quasi zero” si intende un edificio ad altissima
prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo
è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta
all’interno del confine del sistema, confine che include tutte le aree di
pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove
l’energia è consumata o prodotta.
A
partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da
pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli
edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio
2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova
costruzione.
Obbligo di dichiarare la classe energetica negli annunci immobiliari
Viene
confermato l’obbligo, previsto già dal D. Lgs.
28/2011, di riportare negli annunci di offerta di vendita o di locazione,
effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, l’indice di
prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o
dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
La
violazione di tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa non
inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Infine,
il decreto specifica i contenuti della relazione tecnica di progetto e gli
adempimenti amministrativi e correlati a
carico di progettista e direttore dei lavori, nonché gli strumenti finanziari.
Il Periodo transitorio
Il
Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare 25 giugno 2013 ha chiarito che
fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della
prestazione energetica degli edifici, l’APE dovrà essere redatto secondo la
metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009.
La
Circolare chiarisce che dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento
della metodologia di cui all’articolo 4 del DL 63/2013 sarà abrogato il DPR
59/2009, come previsto dall’articolo 13 dello stesso DL 63/2013.