NUOVO REGOLAMENTO UE SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN VIGORE DAL 1°
LUGLIO 2013
Il
4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
il Regolamento UE, n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva
89/106/CEE.
Fino
ad oggi lo strumento di base della strategia della Commissione Europea, per assicurare
la libera circolazione dei prodotti da costruzione, è stato la Direttiva
89/106/CEE, recepita in Italia con il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246
del 1993, modificato dal D.P.R. n. 499 del 1997.
Tale
Direttiva nasceva con l’intento di superare i notevoli elementi di
diversificazione del settore dei prodotti da costruzione, che limitavano
fortemente il commercio tra i vari Stati Membri.
Nel
tempo si è avvertita la necessità di semplificare e chiarire il quadro
normativo derivante dalla Direttiva e, al contempo, di migliorare la
trasparenza e l’efficacia delle misure da essa previste.
In
questo modo le Autorità europee hanno provveduto all’adozione di un Regolamento
che mantenesse l’impianto fondamentale della Direttiva, modificando alcune disposizioni
al fine di rendere più snella e semplice l’applicazione delle procedure di
valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione da parte
degli operatori economici e degli organismi autorizzati a svolgere la funzione
di parte terza nello stesso processo di valutazione.
L’obiettivo,
tanto della Direttiva quanto del Regolamento, è garantire la qualità nelle
costruzioni, intesa come rispondenza a requisiti minimi prefissati in tutti i
Paesi dell’Area Economica Europea.
REQUISITI ESSENZIALI
I
requisiti minimi, definiti Requisiti Essenziali, devono essere soddisfatti
dall’intera opera di costruzione, allorché i singoli componenti sono inseriti
in essa.
I
prodotti da costruzione devono quindi garantire il rispetto di uno o più
Requisiti Essenziali da parte delle opere di costruzione in cui sono
incorporati.
Di
seguito si elencano i suddetti Requisiti, come definiti nell’Allegato I al
Regolamento:
1)
resistenza meccanica e stabilità;
2)
sicurezza in caso d’incendio;
3)
igiene, salute e ambiente;
4)
sicurezza nell’impiego;
5)
protezione contro il rumore;
6)
risparmio energetico e ritenzione di calore;
7)
uso sostenibile delle risorse naturali.
Rispetto
alla Direttiva, il Regolamento ha introdotto il 7° requisito sull’uso
sostenibile delle risorse naturali.
La
Direttiva prevedeva di fissare regole armonizzate a livello europeo su come
definire le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione a un insieme
di caratteristiche essenziali specificamente definite per ogni tipo di
prodotto.
In
questo modo era possibile garantire l’idoneità dei prodotti all’impiego
previsto e apporre su di essi il marchio CE.
Per
far ciò, la Direttiva prevedeva l’utilizzo di specificazioni tecniche, ovvero
di norme armonizzate e, per i prodotti non coperti da norme armonizzate, di
atti di Benestare Tecnico.
Il
Regolamento, similmente, definisce al Capitolo IV le cosiddette specifiche
tecniche armonizzate come riferimento per la valutazione delle prestazioni dei
prodotti da costruzione. Tali specifiche tecniche, di seguito sinteticamente
descritte, si articolano in norme armonizzate e, per i prodotti non coperti da
norme armonizzate, in Documenti Europei di Valutazione.
NORME ARMONIZZATE
Le
norme armonizzate (art. 17 del Regolamento), stabilite da uno dei due organismi
europei di normazione di cui all’Allegato I della Direttiva 98/34/CEE (CEN e
CENELEC), definiscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti
da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e includono i
dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e
verifica della costanza della prestazione.
L’elenco
delle norme armonizzate, conformi ai relativi mandati conferiti dalla
Commissione, è pubblicato ed aggiornato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea.
DOCUMENTI EUROPEI DI VALUTAZIONE
I
Documenti Europei di Valutazione –EAD- (art. 19 del Regolamento) sono adottati
dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica –TAB- in seguito
alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un fabbricante, per prodotti
non coperti o parzialmente coperti da norma armonizzata.
Gli
EAD (il cui elenco è previsto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea) contengono (art. 24 del Regolamento) una descrizione
generale del prodotto, la lista delle caratteristiche essenziali relative
all’impiego previsto dal fabbricante e concordate tra il fabbricante e
l’organizzazione dei TAB, così come criteri e metodi per la valutazione della
prestazione del prodotto in relazione alle stesse caratteristiche essenziali.
Sulla
base di tali Documenti, secondo quanto disposto dall’art. 26, il TAB rilascia
la Valutazione Tecnica Europea comprendente la prestazione in merito alle
caratteristiche essenziali concordate che il prodotto deve dichiarare e i
dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e
verifica della costanza di prestazione.
Il
Regolamento mantiene quindi lo stesso schema della Direttiva in merito alle
specifiche tecniche, con la novità della sostituzione degli atti di Benestare
Tecnico Europeo con i Documenti Europei di Valutazione. Mentre i primi sono
funzionali al rilascio del Benestare Tecnico Europeo (European
Technical Approval), gli EAD rappresentano il
riferimento per le Valutazioni Tecniche Europee (European
Technical Assessment).
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Le
specifiche tecniche armonizzate costituiscono quindi la base per la valutazione
delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Tale valutazione conduce alla
dichiarazione di prestazione che deve accompagnare il prodotto nel momento del
suo collocamento sul mercato.
In
merito alla valutazione di prestazione, il Regolamento introduce semplificazioni
rispetto alla Direttiva.
La
Direttiva prevedeva che le procedure di controllo dei prodotti da costruzione
si concretizzassero in un Attestato di conformità che poteva assumere, a
seconda delle classi di rischio in cui detti prodotti rientravano (dal sistema
1+ di rischio massimo al sistema 4), le due diverse forme di certificato di
conformità rilasciato da un organismo riconosciuto a svolgere la funzione di
parte terza e di dichiarazione di conformità del fabbricante.
Tali
tipologie di attestato implicavano differenti procedure di controllo della
conformità e quindi diversi compiti in capo al fabbricante e agli organismi
riconosciuti: ad esempio, per i sistemi 3 e 4 si prescriveva solo una
dichiarazione del fabbricante, mentre, per il sistema 1+, si prevedeva sia il
certificato di conformità a cura dell’organismo riconosciuto sia la
dichiarazione del fabbricante.
Il
Regolamento, invece, stabilisce che le procedure di valutazione e verifica
della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione siano funzionali alla
redazione, qualunque sia il tipo di prodotto e la classe di rischio, di una
dichiarazione di prestazione (art. 4).
Le
procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione sono definite
dai sistemi stabiliti nell’Allegato V. Tali sistemi distinguono (analogamente a
quanto disposto dalla Direttiva) diverse classi di rischio legate al rischio
potenziale cui l’utente va incontro nel caso di mancato soddisfacimento delle
prestazioni attese da parte del prodotto medesimo: si va dal sistema 1+
(rischio massimo), al sistema 4.
Per
ogni sistema si prescrivono gli obblighi in capo al fabbricante e all’organismo
notificato coinvolto come parte terza nel processo di valutazione.
Tali
sistemi sono indicati nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche
tecniche armonizzate.
La
semplificazione rispetto alla Direttiva consiste quindi nel fatto che per ogni
classe di rischio è specificato chiaramente nell’Allegato V il sistema di
valutazione e verifica della costanza di prestazione e che il risultato finale
di tale processo, per qualsiasi tipo di prodotto, è la dichiarazione di
prestazione, prerequisito per la marcatura CE.
La
dichiarazione di prestazione esprime quindi la prestazione del prodotto da
costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali e in accordo con le
specifiche tecniche armonizzate. I suoi contenuti sono dettagliati nell’art. 6
del Regolamento.
Ai
prodotti per i quali è redatta la dichiarazione di prestazione in accordo con
le prescrizioni del Regolamento è affisso il marchio CE, di cui sono descritti
i principi generali e le regole di utilizzo negli artt. 8 e 9.
PROCEDURE SEMPLIFICATE E DEROGHE
Di
particolare interesse sono le procedure semplificate e le deroghe previste dal
Regolamento.
La
Direttiva non conteneva un Capitolo appositamente dedicato a tali procedure.
Si
affermava che i prodotti in esemplare unico, fabbricati in un processo non di
serie, potevano dotarsi di una dichiarazione di conformità che contemplasse
prove di tipo di prodotto da parte del fabbricante e controllo interno
permanente della produzione in fabbrica, mentre la Commissione avrebbe redatto
un elenco dei prodotti che avendo implicazioni minori sulla salute e la
sicurezza potevano essere immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione
di conformità alle “regole dell’arte” rilasciata dal fabbricante.
Tali
disposizioni, tuttavia, non hanno avuto attuazione a causa delle difficoltà di
definire o elencare i prodotti in esemplare unico e i prodotti che hanno
implicazioni minori sulla salute e la sicurezza.
Il
Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione (art. 5).
Tali
deroghe intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su
misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è
installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è
fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato, oppure ancora quando il
prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla
conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non
industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
Inoltre,
il Regolamento prevede specifiche procedure semplificate volte a facilitare i
compiti per i produttori e a diminuire i costi delle prove.
Tali
procedure interessano, oltre ai prodotti in esemplare unico di cui già si è
detto, i prodotti che condividono la tipologia con un altro prodotto fabbricato
da un altro fabbricante e già testato, i prodotti che sono un insieme di
componenti assemblati e già testati e le microimprese che fabbricano prodotti
da costruzione cui si applicano sistemi di valutazione di tipo 3 o 4.
I
dettagli relativi a queste procedure semplificate sono riportati negli articoli
36, 37 e 38.
ASSISTENZA E INFORMAZIONI
Altra
novità del Regolamento, rispetto alla Direttiva, sono i Punti di Contatto
Prodotti, di cui all’art. 10, che rispondono all’esigenza di rendere facilmente
accessibili agli utilizzatori le norme tecniche nazionali e che svolgono
funzioni di assistenza al fine di fornire informazioni utili al soddisfacimento
dei Requisiti Essenziali delle opere di costruzione.
I
Punti di Contatto Prodotti sono designati dagli Stati Membri ai sensi
dell’articolo 9 del regolamento CE n. 764/2008.
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
Il
Regolamento tratta inoltre nel dettaglio (come non accadeva nella Direttiva)
gli obblighi degli operatori economici, cioè di fabbricanti, mandatari,
importatori e distributori.
Prima
di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i
distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e
sia accompagnato dai documenti richiesti dal Regolamento (copia della
dichiarazione di prestazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento) nonché
da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può
essere facilmente compresa dagli utilizzatori (art. 14).
Simili
obblighi di produzione e conservazione dei documenti che accompagnano i
prodotti interessano i fabbricanti e gli importatori (artt. 11 e 13).
Ulteriori
obblighi degli operatori economici comprendono le azioni da intraprendere
qualora sorgano dubbi sulla conformità del prodotto alla dichiarazione di
prestazione o ad altri requisiti applicabili del Regolamento.
ORGANISMI NOTIFICATI E AUTORITÀ NOTIFICANTI
Il
Regolamento descrive inoltre la disciplina degli Organismi di Valutazione
Tecnica (Capitolo 5), la disciplina degli Organismi notificati (autorizzati a
svolgere la funzione di parte terza nel processo di valutazione e verifica
della costanza di prestazione), e quella delle Autorità notificanti (deputati
al processo di notificazione) (Capitolo 7).
Tra
le altre novità si evidenzia che il Regolamento prevede la possibilità, per un
organismo notificato, su richiesta del fabbricante e dove giustificato da
ragioni tecniche economiche o logistiche, di effettuare le prove di valutazione
non nel proprio laboratorio bensì nell’impianto di fabbricazione utilizzando
gli strumenti ivi presenti oppure in un laboratorio esterno (art. 46).
Infine,
si trattano nel Capitolo 8 le procedure di sorveglianza del mercato (in
particolare i compiti delle preposte autorità) e di salvaguardia dell’Unione,
che precedono le disposizioni finali, concernenti gli atti delegati della
Commissione e il Comitato permanente per le costruzioni.
TRANSIZIONE DALLA DIRETTIVA AL REGOLAMENTO
La
fase di transizione è disciplinata nel modo seguente:
-
I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE
prima dell’1 luglio 2013 sono ritenuti conformi al Regolamento;
-
I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di
un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati
rilasciati, ai sensi della Direttiva 89/106/CEE, prima dell’1 luglio 2013 (la
dichiarazione di prestazione sostituisce l’attestato di conformità previsto
dalla Direttiva);
-
Gli orientamenti per il Benestare Tecnico Europeo pubblicati prima dell’1
luglio 2013 in conformità dell’articolo 11 della Direttiva 89/106/CEE possono
essere utilizzati come documenti per la Valutazione Tecnica Europea (tale
Valutazione sostituisce infatti il Benestare disciplinato dalla Direttiva);
-
I fabbricanti e gli importatori possono usare, come Valutazioni Tecniche
Europee, i Benestare Tecnici Europei rilasciati in conformità dell’articolo 9
della Direttiva 89/106/CEE prima dell’1 luglio 2013 per tutto il periodo in cui
tali Benestare sono in corso di validità.