REGIONE LOMBARDIA: DEFINITI ALCUNI INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE PER LA
PIANIFICAZIONE COMUNALE
A
seguito dell’approvazione della L.R. 1/2013, Regione Lombardia ha stimato lo
sblocco di 3.000 progetti edilizi tra opere e ristrutturazioni edilizie in
tutto il territorio regionale. La L.R. n.1 del 2013, pubblicata sul BURL,
supplemento n. 23 del 5 giugno 2013, reca diverse disposizioni in materia di
pianificazione comunale, essenzialmente finalizzate a:
• favorire il completamento
del processo di rinnovamento della pianificazione comunale avviato con la L.R.
n.12 del 2005, incentivando la rapida approvazione del PGT ad opera dei Comuni
a tutt’oggi non ancora dotati dei nuovi strumenti;
• consentire agli stessi
Comuni, nelle more dell’approvazione del PGT, una gestione urbanistico-edilizia
oculata in attuazione dei vigenti PRG, nonché in variante agli stessi in
relazione a fattispecie puntualmente definite;
• consentire ai Comuni
colpiti dal sisma del maggio 2012 di promuovere e approvare con tempistiche
ridotte varianti alla vigente strumentazione urbanistica espressamente
finalizzate a favorire il ripristino e la ricostruzione di edifici e
infrastrutture.
A
seguito dell’approvazione della norma in parola, la Direzione Generale
Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo di Regione Lombardia ha ritenuto di
dover fornire alcuni chiarimenti per l’applicazione della novella legislativa
e, il 19 giugno 2013, ha pubblicato la Circolare regionale n. 14 recante
“Indirizzi per l’applicazione delle norme transitorie per la pianificazione
comunale (L.R. n. 1/2013)”.
La
Regione chiarisce che:
1)
per quanto riguarda i piani attuativi continua a valere la preclusione in
essere dal 1° ottobre 2011 per effetto dell’art. 26, comma 3 quater, L.R. n.
12/2005;
2)
viene precisato che possono essere riattivate eventuali istanze di intervento
presentate entro il 31 dicembre 2012, ma non definite per effetto della
sopraggiunta disciplina restrittiva di cui alla L.R. n. 21/2012;
3)
tornano ad essere possibili anche gli interventi in deroga ai PRG nei casi
previsti dalla legge e in particolare le azioni straordinarie disciplinate
dalla L.R. n. 4/2012 – il “Piano Casa” –, che devono essere oggetto di istanza
entro il 31 dicembre 2013 (31 dicembre 2014 per le iniziative di edilizia
residenziale sociale).
Per
i medesimi Comuni, per quanto attiene alle varianti al PRG comunque denominate,
la nuova disposizione reca in linea di principio una preclusione, da intendersi
riferita sia alle nuove procedure che a quelle in essere.
La
stessa norma, peraltro, ammette talune fattispecie di variante puntualmente
definite che, in quanto eccezioni, sono da intendersi come tassative.
Si
tratta, nel dettaglio, degli accordi di programma promossi o aderiti dalla
Regione, dei programmi integrati di intervento di rilevanza regionale, dei
progetti in variante di cui allo sportello unico per le attività produttive e delle
varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
Infine,
la L.R. n. 1/2013 interviene anche in merito alla validità del documento di
piano confermando, per i Comuni con popolazione superiore a 2000 abitanti, la
validità quinquennale del documento di piano.
In
tale contesto, con una disposizione a valenza transitoria, si consente la
proroga al 31 dicembre 2014 della validità dei documenti di piano approvati
entro il 31 dicembre 2009.
Premesso
che trattasi di facoltà che la legge pone in capo al Consiglio comunale, in
quanto organo competente ad approvare il documento di piano, si precisa che
tale facoltà potrà essere esercitata anche in riferimento a documenti di piano
già scaduti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2013.
Proprio
perché trattasi di facoltà, in alternativa alla deliberazione consiliare di
espressa conferma della validità del documento di piano in scadenza o scaduto,
l’Amministrazione comunale può sempre optare per la redazione e conseguente
approvazione di un nuovo documento di piano, secondo le procedure di cui
all’art. 13 della L.R. n. 12/2005.